Fallimento e fornitura energia: risoluzione per impossibilità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. I n. 14291 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione quando, per effetto del trasferimento materiale e giuridico degli impianti a un terzo, uno dei contraenti non può più utilmente ricevere la prestazione e il suo interesse alla stessa è venuto meno. L’impossibilità sopravvenuta è configurabile anche quando diviene impossibile l’utilizzazione della prestazione ad opera della controparte, purché non sia a questa imputabile e la finalità essenziale del contratto non possa più essere conseguita. La circostanza che il curatore non abbia disposto l’esercizio provvisorio d’impresa non osta al riconoscimento del subentro nel contratto di fornitura, ove la natura di pubblica utilità degli impianti ne imponga il perdurante funzionamento. Il credito per le prestazioni rese in favore del fallimento in costanza di procedura è ammesso in prededuzione.

Il Fatto

Una società fornitrice di energia elettrica chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un fallimento di un credito derivante dalla prestazione di servizi di energia elettrica erogati in regime di salvaguardia presso un impianto della società fallita, invocando la prededuzione perché il credito era maturato in costanza di procedura.

Il Giudice Delegato escludeva il credito, ritenendo i rapporti contrattuali sospesi ai sensi dell’art. 72 l.f. e in carenza di subentro della curatela. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e ammetteva la fornitrice, in prededuzione, per la sola somma riferita al periodo dall’apertura della procedura fino alla data del passaggio del servizio, con la consegna degli impianti a un terzo soggetto in virtù di un protocollo di intesa. Avverso tale decreto le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, resistito dal fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle norme in tema di contratto e del principio secondo cui il fallimento non sarebbe fuoriuscito dal rapporto in assenza di un evento risolutivo tipico, di recesso o di volturazione dell’utenza. Secondo la ricorrente la comunicazione trasmessa dalla curatela non integrava recesso né volturazione, non provenendo dal cliente finale e non contenendo i dati necessari.

Il secondo motivo contestava la qualificazione operata dal Tribunale, assumendo che la sottoscrizione del protocollo di intesa non avesse fatto perdere al fallimento la qualità di parte del rapporto e che il trasferimento a un terzo, avvenuto senza la partecipazione dei contraenti originari, non potesse risolvere il contratto per violazione del principio di relatività degli effetti.

La Corte, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione, li ha ritenuti infondati. Il provvedimento impugnato individua quale causa di scioglimento degli effetti del contratto l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione da parte di uno dei contraenti, a seguito della consegna degli impianti e dei macchinari al terzo per effetto del protocollo di intesa.

Con il trasferimento degli impianti nella disponibilità materiale e giuridica del terzo, accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dei vizi di mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, la curatela ha interrotto ogni attività, anche produttiva, relativa agli impianti alimentati dalla corrente fornita, con la conseguente risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, fatta valere mediante la comunicazione con cui il curatore aveva reso noto l’avvenuto passaggio.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore e il suo interesse a ricevere la prestazione sia venuto meno, non potendosi più conseguire la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione (Cass. 20811/2014).

Il terzo motivo, che prospettava la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, è stato dichiarato inammissibile: introduceva una questione non oggetto di trattazione nelle precedenti fasi e, per di più, estranea alla pretesa creditoria azionata in sede fallimentare, volta a ottenere il corrispettivo della fornitura e non un risarcimento danni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *