Filtro in appello e contraddittorio cartolare: legittima l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 11049 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il filtro in appello di cui all’art. 348-bis cod. proc. civ. è compatibile con la trattazione cartolare delle udienze civili disciplinata dalla normativa emergenziale, non risultando leso il principio del contraddittorio. Quest’ultimo è rispettato quando la parte abbia avuto la possibilità di esaminare le deduzioni avversarie e di esercitare la difesa, non avendo richiesto la trattazione orale nei termini di legge né indicato le ragioni per le quali la replica omessa sarebbe stata utile. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati e sulla valutazione delle prove resta riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione incoerente. Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di appello, la doppia conforme preclude la censura di motivazione ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli art. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., l’appello proposto da un ex amministratore di società avverso la sentenza di primo grado. Questa aveva accertato la sua responsabilità per la restituzione di somme e lo aveva condannato al pagamento di un importo in favore della società.
La Corte territoriale aveva confermato la valutazione del Tribunale su alcuni prelievi e sulla gestione di spese, ritenendo non superate dalle allegazioni dell’appellante le risultanze istruttorie. L’ex amministratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’incompatibilità tra le misure emergenziali di trattazione cartolare delle udienze civili e l’applicazione del filtro in appello, per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte, nel ricostruire il quadro costituzionale dell’art. 111 Cost. e dell’art. 24, secondo comma, Cost., ribadisce che il contraddittorio è strumento di attuazione della difesa e garanzia di effettività in ogni fase processuale, compreso il giudizio di legittimità. Nel caso concreto, tuttavia, esso è stato rispettato: il ricorrente non ha chiarito le ragioni per le quali la memoria di replica sarebbe stata utile, né ha chiesto la trattazione orale nei termini previsti dal d.l. n. 34/2020, art. 221, comma 4. Il lungo rinvio della prima udienza ha inoltre consentito di esaminare le difese avversarie.
Il secondo motivo, relativo alla scrittura privata e all’accordo simulatorio, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il mezzo non riproduce né riassume il contenuto specifico dell’atto. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 34469 del 2019, insieme ad altre pronunce, sul sindacato di legittimità concernente l’interpretazione dei contratti: si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri di ermeneutica o per motivazione illogica. Analogamente inammissibile è la censura sulla mancata ammissione delle prove orali, poiché il ricorrente non ha trascritto le circostanze da provare.
Il terzo motivo è inammissibile per genericità. La Corte precisa che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo se il giudice ha dichiarato di non osservare la regola o ha giudicato su prove non introdotte dalle parti. Sul fatto notorio, il suo recepimento è censurabile solo per inesatta nozione, non per la mancata applicazione.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. La restituzione della retribuzione anticipata si fonda sulla revoca dell’incarico e sulla doppia conforme, che preclude la censura ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. Quanto ai pagamenti a terzi, il ricorrente propone un apprezzamento alternativo del fatto, non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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