Inammissibile il ricorso che chiede riesame sul quantum del danno (Cass. civ. Sez. I n. 11056 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente veste del vizio di motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, chieda alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove e del quantum del danno. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, né deve dar conto dell’esame di tutte le allegazioni e di tutte le risultanze, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata, con la conseguenza che devono reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. La contestazione del convincimento formatosi ex art. 116 c.p.c. e il giudizio di prevalenza degli elementi di fatto restano estranei al vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., con rivalutazione dei fatti interdetta alla Corte di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato in via solidale una società di parcheggi e i proprietari delle aree al risarcimento del danno da concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3, c.c., per l’esercizio di un’attività di parcheggio e di bus navetta da e per lo scalo aeroportuale su terreni con destinazione florovivaistica. La sentenza non definitiva che aveva accertato l’an debeatur era passata in giudicato.
La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dei convenuti originari sul quantum, confermando la liquidazione equitativa del danno. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull’asserito omesso esame di fatti decisivi e sul vizio di motivazione; la controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’estensione temporale dell’illecito, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dilatato il periodo di riferimento oltre i limiti del petitum attoreo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e senza dar conto del supporto probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto al riesame dei fatti: la Corte territoriale aveva preso esplicita posizione sul punto, rilevando che sin dall’atto di citazione la parte attrice aveva precisato che la condotta era ancora in essere e che il periodo indicato andava “riconsiderato”. L’operato del consulente tecnico d’ufficio si era svolto in aderenza all’incarico, che imponeva di tener conto anche degli esiti dei sopralluoghi della Polizia Municipale documentati in causa, riferiti al periodo ulteriore rispetto a quello inizialmente dedotto.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito è libero di at tingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e idonee, senza obbligo di dar conto di tutte le allegazioni e di tutte le prove acquisite. È sufficiente che esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con l’iter argomentativo seguito (richiamate Cass. n. 29730/2020 e Cass. n. 22801/2009).
Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, ossia l’esistenza di una seconda fascia di rispetto stradale e di altre attività commerciali. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, avendo il giudice d’appello preso esplicita posizione su entrambi i fatti, ritenendoli non provati o irrilevanti. Ha ricordato che esula dal vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. ogni contestazione volta a criticare il convincimento formatosi ex art. 116 c.p.c., mediante il giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, essendo esclusa una nuova rivalutazione in sede di legittimità (Cass. n. 15276/2021).
Il terzo motivo criticava i criteri di quantificazione del danno e i parametri assunti dal consulente tecnico nella liquidazione equitativa. La Corte lo ha parimenti dichiarato inammissibile, perché la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità, restando interdetta alle parti la possibilità di discutere il modo in cui il giudice ha compiuto le proprie valutazioni probatorie (Cass. n. 37382/2022, n. 26853/2022, n. 20553/2021).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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