Azione revocatoria fallimentare e interessi dalla domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 11148 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto solutorio comporta che sulle somme dovute debbano corrispondersi gli interessi a far data dal giorno della domanda giudiziale, e non dalla costituzione in mora, attesa la natura costitutiva dell’azione stessa. La conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 2°, l.fall. deve essere effettiva e non meramente potenziale, potendo tuttavia desumersi da indizi gravi, precisi e concordanti. La scelta degli elementi posti a base della presunzione e il giudizio logico che ne deduce il fatto ignoto costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il Fallimento di una società in liquidazione ha convenuto in giudizio una società creditrice per ottenere la revoca di due pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, per complessivi 7.307,20 euro. Il tribunale, con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva, ha accolto la domanda e ha condannato la convenuta alla restituzione della somma, oltre interessi legali dalla costituzione in mora.
La società convenuta ha proposto appello. La corte distrettuale lo ha rigettato, confermando sia la revocabilità dei pagamenti nel periodo sospetto sia la consapevolezza dell’accipiens circa lo stato di insolvenza. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi investono la determinazione del periodo sospetto e l’accertamento della scientia decoctionis in capo alla creditrice. Sul primo profilo la Corte ritiene infondata la censura: la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, a cui segua la dichiarazione di fallimento, costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto. In caso di consecuzione tra la domanda di concordato e il fallimento non trova applicazione l’art. 69-bis, comma 2°, l.fall., che fa riferimento alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di formalità introdotta solo dal citato decreto.
I motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di legge, lamenta in sostanza l’erronea ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nei limiti indicati da Cass. SU n. 8053 del 2014 e Cass. SU n. 5792 del 2024.
Nel merito del secondo motivo la Corte conferma l’indirizzo secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, potendo desumersi da semplici indizi (protesti, procedure esecutive, ipoteca giudiziale) gravi, precisi e concordanti. La corte d’appello ha valutato le prove indiziarie raccolte ed escluso quelle contrarie, con motivazione non apparente né contraddittoria: il relativo apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità.
Il quinto motivo è invece fondato. La corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello con cui si contestava la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora anziché dalla domanda giudiziale. La Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria di un atto solutorio impone la corresponsione degli interessi dal giorno della domanda giudiziale, per la natura costitutiva dell’azione. Decidendo nel merito, la Corte accoglie l’appello e condanna la società alla restituzione della somma, oltre interessi legali dal 13/3/2015.
Nota della Redazione
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