Licenziamento disciplinare per fatti penalmente rilevanti e insindacabilità nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11150 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è sindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito che, valorizzando la condotta del lavoratore e i criteri desumibili dall’ordinamento, ne abbia accertato la gravità ai fini dell’art. 2119 cod. civ., ove la censura si limiti a una contrapposizione generica del valutazione operata. L’integrazione del precetto dell’art. 2119 cod. civ. attraverso la disciplina collettiva può ricondurre alla sanzione espulsiva i fatti che rivestano rilievo penale, senza che sia necessario il previo accertamento penale definitivo. È inammissibile il ricorso che solleciti una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali, in presenza di doppia pronuncia conforme di merito sulle medesime ragioni di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal lavoratore, ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, avverso la sentenza resa in sede di opposizione. Il reclamo riproponeva le medesime questioni già esaminate dal Tribunale, senza misurarsi con l’ampia motivazione del provvedimento impugnato.
Il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa, contestando al lavoratore il ruolo di punto di riferimento della criminalità organizzata all’interno della società, per la gestione di appalti e subappalti nel settore della manutenzione stradale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati trattati congiuntamente per stretta connessione e dichiarati inammissibili. Le doglianze, secondo la Corte, si risolvono nella unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei fatti, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello con motivato e plausibile apprezzamento.
Le censure sollecitano una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso, osserva la Corte, riproduce irritualmente censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non ammesse dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendo in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la gravità del comportamento.
Nel merito della ricostruzione probatoria, la Corte d’appello aveva dato atto della riproduzione parola per parola dell’atto di opposizione, esaminando comunque le questioni riproposte. Il materiale probatorio — intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, documentati contatti con esponenti della criminalità organizzata — consentiva di ritenere provato il ruolo di raccordo tra le cosche e la società datrice.
Il quarto motivo è stato rigettato. La Corte richiama il principio secondo cui l’integrazione dell’art. 2119 cod. civ. operata dal giudice di merito è sindacabile solo a condizione che la censura contenga una specifica denuncia di non coerenza rispetto agli standards dell’ordinamento (Cass. n. 13534 del 2019). La Corte territoriale ha ancorato la gravità della condotta alla violazione di norme poste a tutela del regolare svolgimento di attività economiche e al rilievo penale della condotta, a prescindere dall’accertamento definitivo.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla motivazione impugnata: la Corte d’appello aveva ritenuto assorbito il profilo dell’incompatibilità del provvedimento di allontanamento con il ripristino del rapporto, in considerazione dell’accertata legittimità del licenziamento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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