Omessa pronuncia sulla restituzione e giudicato penale verso l’estraneo (Cass. civ. Sez. I n. 10047 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che abbia concluso per la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo poi revocato ha diritto a una pronuncia su tale domanda: omettere di deciderla integra violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza penale di condanna, equiparata dall’art. 578 c.p.p. a quella che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione quanto ai capi che concernono gli interessi civili, ha efficacia nel giudizio civile nei confronti del responsabile civile solo se questi sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. Il giudice civile non può quindi ritenersi vincolato all’accertamento penale sulla responsabilità del dipendente per farne derivare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. quando la società sia rimasta estranea a quel processo: fatto illecito e responsabilità datoriale vanno accertati in contraddittorio con essa.

Il Fatto

Una società cooperativa ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di un’amministrazione provinciale per il saldo del prezzo di un appalto e per il corrispettivo di lavori di consolidamento eseguiti dopo il crollo parziale dell’opera. L’ente si oppose, contestando il debito e chiedendo il risarcimento del danno all’immagine; la cooperativa agì poi per il pagamento di ulteriori somme risultanti da riserve annotate sull’ultimo S.A.L. I due giudizi vennero riuniti.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e riconobbe all’impresa un credito da riserve. La Corte d’Appello riformò parzialmente la decisione: accolse l’opposizione, negando il credito per i lavori di consolidamento per nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, riconobbe all’ente un credito risarcitorio per il danno all’immagine e, effettuato il conteggio, condannò l’amministrazione al pagamento della differenza, compensando le spese. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, cui la cooperativa, nel frattempo in liquidazione coatta amministrativa, e la cessionaria del credito hanno resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo poi revocato. La Suprema Corte rileva che la richiesta è riportata nella stessa sentenza impugnata e che dalla motivazione emerge come di essa, e del fatto costitutivo dell’avvenuto pagamento, non si sia tenuto conto nel calcolo del dare-avere. Il motivo è quindi fondato.

All’accoglimento non ostano né la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, venendo in rilievo la compensazione del credito restitutorio e l’accertamento del credito dell’ente ai fini dell’ammissione al passivo, né la cessione del credito, spettando al giudice del rinvio verificare i presupposti della compensazione.

Il primo motivo del ricorso incidentale censura la condanna al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, sul presupposto di un giudicato formatosi sull’an. La Corte osserva che la società era rimasta estranea al processo penale, conclusosi con la prescrizione dei reati e con la condanna di alcune persone fisiche, tra cui un dipendente in veste di responsabile di cantiere.

La Corte d’Appello si è sottratta al dovere di accertare l’eventuale responsabilità della cooperativa e il conseguente danno, ritenendosi vincolata al deciso penale e occupandosi solo della quantificazione equitativa. Così ha violato l’art. 651 c.p.p., che riconosce efficacia alla sentenza penale di condanna nei confronti del responsabile civile solo se citato o intervenuto nel processo penale.

Se in sede penale è stata accertata la responsabilità civile del responsabile di cantiere, da ciò potrebbe derivare sul piano sostanziale una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c.; ma sul piano processuale sia il fatto illecito del dipendente sia la responsabilità datoriale devono essere accertati in contraddittorio con la società, che a quel processo è rimasta estranea. Resta assorbito ogni ulteriore profilo, come il secondo motivo, proposto in subordine. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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