Compensi sportivi dilettantistici esenti da contributi ex ENPALS sotto soglia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11212 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I compensi corrisposti ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura, sussumibili nella nozione fiscale di redditi diversi, non danno luogo a contribuzione in favore della Gestione ex ENPALS. La esclusione opera a condizione che i compensi siano corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, non abbiano carattere di prestazioni professionali e restino entro la soglia di € 7.500,00 annui, fiscalmente neutra ai fini T.U.I.R. L’accertamento ispettivo che qualifichi i lavoratori come animatori turistici non è sufficiente a fondare l’obbligazione contributiva, ove difettino la professionalità della prestazione e la riconducibilità dell’attività a strutture ricettive connesse all’attività turistica.
Il Fatto
L’INPS aveva intimato a una associazione sportiva dilettantistica un avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e omessi in danno di numerosi collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva. L’associazione si era opposta e la sua opposizione era stata accolta in primo grado.
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia, escludendo che i lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo potessero essere considerati animatori turistici e ravvisando, in relazione al contenuto degli accordi, all’apporto fornito e all’importo e causale dei compensi, il difetto del requisito della professionalità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, tutti incentrati sulla qualificazione del rapporto e sulla assoggettabilità dei compensi a contribuzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro intima connessione, e muove dalla premessa fattuale fissata dai giudici di merito: i lavoratori non erano animatori turistici, poiché la loro attività, svolta in forza di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, era inserita in uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva e motoria, come risultava dalla maggior parte delle iniziative programmate.
I giudici territoriali avevano inoltre valorizzato la natura non continuativa e di breve durata dei periodi lavorativi, nonché l’importo e la causale dei compensi, imputati a titolo di rimborso spese e tutti rientranti entro la soglia di € 7.500,00, limite allora vigente per la c.d. no tax area. Su queste basi essi avevano escluso il requisito della professionalità della prestazione.
La Corte ritiene tale conclusione corretta. I compensi non sono assoggettabili alla contribuzione dovuta alla Gestione ex ENPALS, perché non si tratta di “animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica” ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947. La norma individua una categoria specifica, che il giudice di merito ha ritenuto non integrata alla stregua dell’istruttoria svolta.
Il principio di diritto richiamato è consolidato: la corresponsione ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura di compensi sussumibili nella nozione fiscale di redditi diversi — i quali, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2, T.U.I.R., vigente ratione temporis, di € 7.500,00 per anno d’imposta, sono fiscalmente neutri — non dà luogo a contribuzione in favore della Gestione ex ENPALS. La condizione è che tali compensi risultino corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbiano carattere di prestazioni professionali, come affermato da Cass. n. 41397 del 2021 e dalla successiva giurisprudenza conforme.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.700,00. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Nota della Redazione
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