Contributi Gestione commercianti esclusi i redditi di capitale dei soci (Cass. civ. Sez. Lav n. 11213 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla competente gestione previdenziale obbligatoria in relazione ad un’attività lavorativa deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale, ma non anche i redditi di capitale. Non sono pertanto assoggettabili a contribuzione, presso la Gestione commercianti, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni ad alcuna prestazione di attività lavorativa. La regola vale anche per i redditi percepiti dal lavoratore e dai suoi coadiutori familiari in qualità di soci e amministratori.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a un lavoratore autonomo il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti da lui e dai suoi coadiutori familiari quali quotisti di una s.r.l., in aggiunta a quelli derivanti dall’attività dell’impresa familiare per la quale erano iscritti alla Gestione commercianti.

Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso di addebito; la Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso per il tramite del proprio amministratore di sostegno.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Istituto si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990. Secondo l’INPS, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che i redditi di capitale percepiti dal controricorrente e dai suoi coadiutori familiari, quali soci e amministratori della società, non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il principio applicato è che il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale, cioè quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 55, d.P.R. n. 917/1986.

Tale inclusione non si estende però ai redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni ad una prestazione di attività lavorativa. La distinzione tra le due categorie di reddito segna dunque il confine della base imponibile contributiva.

La Corte richiama a sostegno il proprio orientamento, rappresentato da Cass. n. 21540 del 2019, cui hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e, a seguito di rimessione disposta dalla Sezione Sesta civile, Cass. n. 18892 del 2023, da ultimo confermato da Cass. nn. 27023 del 2023 e Cass. n. 29961 del 2024. Su queste basi il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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