Termine triennale revocatoria fallimentare decorre dalla dichiarazione di fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 11224 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, fissato dall’art. 69-bis, comma 1, legge fall., decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. La regola di decorrenza dalla domanda di concordato, dettata dall’art. 69-bis, comma 2, legge fall., vale solo per i termini a ritroso del periodo sospetto, non per il triennio di cui al primo comma. Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali non impone una deroga, perché nessun termine può decorrere prima che il diritto o l’azione possa essere fatto valere. Nella revocatoria fallimentare il pregiudizio alla massa si presume per il solo fatto dell’insolvenza, con onere contrario a carico del convenuto.

Il Fatto

Il commissario straordinario di una società posta in amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente propose azione revocatoria contro tre pagamenti ricevuti da una s.r.l. fornitrice, ritenendoli compiuti nel periodo sospetto in violazione della par condicio creditorum, con la consapevolezza dell’insolvenza da parte della ricevente.

Il Tribunale respinse la domanda, ravvisando la decadenza della procedura per decorso del triennio, con dies a quo fissato alla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto l’amministrazione straordinaria. La Corte d’Appello riformò la decisione, accolse la domanda e condannò la società al pagamento del complessivo importo di € 49.600, oltre interessi e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sosteneva che dal principio di consecuzione tra procedure concorsuali, recepito nell’art. 69-bis, comma 2, legge fall., derivasse la decorrenza del triennio dalla pubblicazione della domanda di concordato anche quando a essa segua la dichiarazione di fallimento. La Corte ha ritenuto la censura infondata.

Sul piano letterale, la regola di decorrenza dalla domanda di concordato è dettata solo per i termini a ritroso che definiscono il periodo sospetto, richiamati dagli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 legge fall. Essa non riguarda il termine del primo comma dell’art. 69-bis, per il quale la norma fissa il dies a quo nella dichiarazione di fallimento.

La conclusione è confortata dalla logica e dai principi generali. Le azioni recuperatorie sorgono con la dichiarazione di fallimento e possono essere esercitate solo dal curatore: non può quindi decorrere un termine prima che l’azione sia astrattamente proponibile. Trova applicazione il principio espresso, in materia di prescrizione, dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Anche per le revocatorie ordinarie ex art. 66 legge fall. il destinatario del termine perentorio è il curatore, e solo dal momento in cui assume l’incarico può iniziare la decorrenza.

Il principio di consecuzione non impone diversa soluzione: la sua rilevanza non ha carattere generale e comunque non reca in sé alcuna necessità logica di derogare alla regola per cui un termine non può decorrere prima che il diritto sia azionabile.

Il secondo motivo, che denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi in una censura nel merito della valutazione delle prove. Il terzo motivo, sull’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., è stato respinto: l’esenzione opera solo per i pagamenti effettuati nei termini d’uso, mentre i primi due pagamenti coprivano parzialmente un’unica fattura d’acconto di risalente formazione e il terzo era stato eseguito tramite un terzo, estraneo a un rapporto contrattuale diretto. La Corte ha inoltre ribadito che nella revocatoria fallimentare il pregiudizio alla massa è presunto per il solo fatto dell’insolvenza, con onere di prova contraria sul convenuto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per non aver colto la ratio decidendi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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