Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con adesione della controparte (Cass. civ. Sez. 3 n. 13340 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. In caso di accettazione del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma quarto, cod. proc. civ. In ipotesi di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, che aveva gestito di fatto, senza titolo, il servizio di depurazione delle acque reflue civili dopo la scadenza della concessione, aveva agito ex art. 2041 cod. civ. per ottenere l’indennizzo per l’impoverimento subito. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda, valorizzando l’esito della consulenza tecnica che aveva operato una valutazione complessiva di costi e ricavi dell’intera gestione.
Avverso la sentenza della corte territoriale la società proponeva ricorso per cassazione, al quale la controparte resisteva con controricorso. In prossimità dell’udienza, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate, con adesione della controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in esito alla rituale rinuncia della parte ricorrente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Attesa l’accettazione della controparte, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi rispettivamente degli artt. 390 e 391, comma quarto, cod. proc. civ.
La Corte precisa inoltre che, versandosi in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di raddoppio del contributo unificato, richiamando il precedente di cui all’ordinanza n. 19560 del 2015 e successive conformi.
In accoglimento della richiesta congiunta delle parti, la Corte dichiara estinto il giudizio, riservandosi il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 390 c.p.c. – Rinuncia
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia