Motivazione contraddittoria sull’onere probatorio nei due contratti d’appalto (Cass. civ. Sez. III n. 18522 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da contraddittorietà radicale la motivazione con cui il giudice d’appello attribuisca all’appellante l’onere di provare le ragioni per cui la medesima società avrebbe stipulato, nello stesso giorno e con lo stesso oggetto, due contratti d’appalto di contenuto diverso, quando ciascuna parte aveva prospettato l’esistenza di un unico contratto, diverso da quello invocato da controparte. In tal caso il giudice territoriale, nel riqualificare come censura fattuale la contestazione sull’autenticità del contratto, scivola in un ulteriore profilo illogico, violando il criterio di distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. La contraddittorietà rileva come vizio di motivazione radicale e irredimibile, idoneo a determinare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il controricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale, con azione pauliana, una società immobiliare, una impresa in liquidazione, l’acquirente e una terza società, in relazione a tre compravendite immobiliari. Il Tribunale aveva accolto la domanda con sentenza n. 522/2022.

L’acquirente e la società venditrice hanno proposto appello; riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato con sentenza n. 1340/2023. Le due soccombenti hanno allora proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, resistito dal controricorrente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 1362 c.c. e 115 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di valutare documenti e condotta successiva delle parti ai fini dell’interpretazione del contratto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, trattandosi di censura di natura puramente fattuale, non deducibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. La Corte d’appello aveva affermato che la statuizione del Tribunale sull’autenticità del contratto d’appalto depositato dal controricorrente non era oggetto di impugnazione, e che l’appellante non aveva indicato il motivo per cui la società avrebbe stipulato, nello stesso giorno, due contratti d’appalto di identico oggetto e contenuto diverso quanto alle obbligazioni delle parti.

La Corte ha riqualificato il motivo come denuncia di motivazione conformata in termini di radicale contraddittorietà. Il giudice territoriale, in sostanza, ha gravato l’appellante dell’onere di provare la coesistenza dei due contratti e la relativa ragione, quando ogni parte aveva prospettato l’esistenza di un unico contratto, diverso da quello invocato da controparte.

Il Tribunale aveva optato per il contratto invocato dal controricorrente; l’appellante aveva ribadito l’esistenza di un altro contratto, con contenuto economico profondamente differente. L’appellante impugnava proprio in base a tale rilievo. Il giudice d’appello, con evidente illogicità, le ha invece attribuito di non avere censurato quella parte della sentenza di primo grado, scivolando in un ulteriore profilo illogico quanto al riparto dell’onere probatorio.

Il motivo è stato quindi accolto per contraddittorietà radicale e irredimibile, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza è stata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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