Nuovi documenti in appello solo su prova di causa non imputabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 7952 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio d’appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. come modificato dall’art. 54, comma 1, lett. Ob, d.l. n. 83/2012, è ammissibile solo se la parte dimostri di non aver potuto provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, restando irrilevante l’indispensabilità del documento ai fini del decidere. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., è tenuta a riproporre espressamente le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate, con un atto idoneo a manifestare la volontà di chiederne il riesame, non essendo sufficiente la mera richiesta di rigetto dell’appello altrui con conferma della sentenza impugnata. In caso di chiamata in causa del terzo per garanzia impropria, non palesemente arbitraria, il giudice d’appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone legittimamente a carico di quest’ultimo anche le spese sostenute dal terzo, ancorché la domanda di garanzia non sia stata riproposta nel giudizio di gravame.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile conveniva in giudizio l’impresa edile affidataria di un appalto “a misura” per la manutenzione straordinaria della copertura, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni. Il tribunale, accolta la domanda, dichiarava la risoluzione e condannava l’appaltatore alla restituzione delle somme, disponendo che il direttore dei lavori, chiamato in causa dall’appaltatore, lo tenesse indenne nella misura del 50%. La Corte d’Appello riformava la decisione, rigettando le domande attoree e condannando l’attrice alla rifusione delle spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione alla produzione di nuove fotografie e alla deduzione di una circostanza sopravvenuta. Quanto alla produzione documentale, la Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 345 c.p.c., rilevando che l’attuale formulazione, applicabile ratione temporis ai giudizi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, consente l’ammissione di nuovi documenti solo ove il giudice accerti l’impossibilità del tempestivo deposito per causa non imputabile alla parte, restando irrilevante l’indispensabilità del documento. Nel caso di specie, i documenti fotografici erano stati correttamente ammessi in appello perché formatisi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha confermato che la parte vittoriosa, la quale non abbia proposto appello incidentale per le domande rigettate o assorbite, è comunque tenuta a riproporle espressamente ai sensi dell’art. 346 c.p.c. con il primo atto difensivo, manifestando specificamente la volontà di chiederne il riesame. La mera richiesta di rigetto dell’appello avversario con conferma della sentenza impugnata non integra una valida riproposizione, determinando la presunzione di rinuncia alle domande non coltivate.
Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese in favore del terzo chiamato, è stato rigettato con la precisazione che, in caso di chiamata per garanzia impropria non arbitraria, la soccombenza dell’attore implica l’obbligo di rifondere le spese anche al terzo, in ragione della responsabilità per avere dato luogo, con una pretesa infondata, a un giudizio nel quale il terzo è stato legittimamente coinvolto. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte