Conflitto di competenza su opposizione a sanzione amministrativa per fermo (Cass. civ. Sez. II n. 11446 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione delle norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis cod. strada. Di conseguenza, essa appartiene al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, al quale rinvia l’art. 22 legge n. 689/1981. Il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adito, a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., applicabile anche ai conflitti tra giudici di pace.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale, con il quale si contestava la violazione dell’art. 214, comma 8, cod. strada, per aver circolato con un motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo, con irrogazione della sanzione accessoria del sequestro ai fini della confisca. La violazione presupposta concerneva la guida del motoveicolo senza casco.
Il Giudice di Pace primariamente adito dichiarava l’inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale, assegnando termine per la riassunzione innanzi al giudice ritenuto competente. Riassunta la causa, il secondo giudice sollevava d’ufficio conflitto di competenza davanti alla Corte, assumendo la competenza di un terzo ufficio. La questione approda così alla Cassazione per la relativa risoluzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Il riferimento normativo è individuato nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, al quale rinvia l’art. 22 legge n. 689/1981, con richiamo a un proprio precedente.
La Corte qualifica come fondato il regolamento. A norma dell’art. 45 cod. proc. civ., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile, e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore.
Nel caso esaminato ricorre l’ipotesi della inderogabilità: la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione in materia di circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell’art. 204-bis cod. strada. Vengono richiamati i precedenti Cass. n. 2657/2012 e Cass. n. 36968/2021.
La Corte osserva che sia nell’opposizione originaria sia nell’atto di riassunzione il ricorrente ha impugnato il verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca, elevato in occasione del trasferimento del motoveicolo mediante circolazione, per mancato rispetto dell’autorizzazione al trasferimento. Solo incidentalmente era chiesta la declaratoria di illegittimità del verbale presupposto. Ne discende che l’accertamento è avvenuto nel territorio del Comune ove dipende l’organo accertatore, luogo in cui il conflitto deve essere risolto.
Il Collegio dichiara pertanto che la competenza territoriale resta radicata dinanzi al Giudice di Pace ivi competente, davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge, fissati in tre mesi dalla comunicazione. Nessuna statuizione è assunta in tema di spese.
Nota della Redazione
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