Interesse ad agire del debitore sovraindebitato nel reclamo avverso il riparto finale (Cass. civ. Sez. I n. 11445 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reclamo avverso il piano di riparto finale della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012, la legittimazione del debitore sovraindebitato non si fonda sulla tutela del corretto svolgimento della procedura, né sul generale interesse alla corretta soluzione di questioni giuridiche. L’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. richiede un’utilità concreta, attuale e soggettiva, derivante dalla rimozione del provvedimento censurato, non un interesse futuro ed eventuale. Il divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui, di cui all’art. 81 cod. proc. civ., esclude che la debitrice possa dedurre in sostituzione processuale la maggior collocazione di un singolo creditore. La carenza dell’interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno.

Il Fatto

La debitrice sovraindebitata ha proposto reclamo avverso il piano di riparto finale disposto nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio aperta nei suoi confronti, deducendo la necessità di collocare un proprio creditore per un importo maggiore di quello indicato.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo che la debitrice non avesse interesselegittimazione a far valere maggiori crediti altrui, in mancanza dei presupposti della sostituzione processuale. Ha inoltre escluso che fosse stata dedotta l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento in vista dell’esdebitazione. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il diniego di legittimazione della debitrice a impugnare il riparto finale. La Corte osserva che l’interesse all’impugnazione è manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la sua assenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Esso deve identificarsi in un interesse giuridicamente tutelabile, ossia nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente il mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, come affermato da costante giurisprudenza (Cass., n. 23054/2024; Cass., n. 2476/2024; Cass., n. 3991/2020).

L’utilità richiesta, precisa la Corte, è quella soggettiva che dall’interpretazione della norma discende al ricorrente (Cass., n. 4729/2022; Cass., n. 12952/2007). L’art. 100 cod. proc. civ. è governato dall’accertamento di un interesse attuale e concreto, non potenziale, a tutela di una posizione già sorta e non futura o ipotetica (Cass., n. 4410/2022), senza che siano configurabili questioni puramente interpretative nell’interesse superiore della legge (Cass., n. 2057/2019).

Nella specie, la Corte esclude che rientri nell’interesse ad agire della ricorrente la tutela del corretto incedere della procedura a protezione di un interesse futuro ed eventuale. Tale conclusione è pregiudiziale rispetto alle osservazioni del Pubblico Ministero che, nel merito, aveva rilevato come la fase distributiva non dovesse essere subordinata alla definizione del contenzioso sulla verifica del passivo.

Il primo motivo è inoltre inammissibile nella parte in cui deduce l’interesse ad agire dalla possibile formazione di un residuo attivo, trattandosi di censura estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio: il giudice di merito, pur esaminando il profilo dell’esdebitazione, ha ritenuto il ricorso carente nella dimostrazione concreta di tale interesse, ragione non attinta dal ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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