Accertamento ex art 34 cpc proponibile con prima memoria ex art 183 (Cass. Sez. Un. n. 11455 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In un processo soggetto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comma 12, lett. i) e comma 13, lett. b), l’attore che eserciti l’azione negatoria della servitù di cui all’art. 949 cod. civ., anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre la domanda di accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà non solo nell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., ma anche con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. La contestazione del convenuto trasforma il punto pregiudiziale in questione pregiudiziale e impone comunque l’accertamento del diritto: la domanda ex art. 34 cod. proc. civ., che di quell’accertamento chiede la stabilità, si pone in rapporto di complanarità con quella originaria, senza sostituirla e senza affiancarsi illegittimamente.
Il Fatto
Con atto di citazione l’attrice, qualificandosi proprietaria di un terreno per successione, convenne in giudizio il proprietario del fondo limitrofo, lamentando che questi, eseguendo lavori di sbancamento e livellamento, aveva divelto i paletti di confine e alterato il deflusso delle acque, provocando allagamenti e frane, senza realizzare il muro di contenimento promesso. Chiese l’accertamento dell’illegittimità dei lavori, la condanna alla costruzione del muro e il risarcimento del danno.
Il convenuto contestò che l’attrice fosse proprietaria della porzione interessata, assumendo di possederla egli stesso. Solo con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., l’attrice chiese che l’usucapione del fondo fosse accertata con efficacia di giudicato. Il Tribunale la dichiarò proprietaria per usucapione. La Corte d’appello rigettò l’appello principale, confermando l’ammissibilità della domanda per essere stata proposta in reconventio reconventionis. Il soccombente ricorse per cassazione; la Seconda sezione civile, con ordinanza interlocutoria, rimise gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il momento entro cui l’attore può chiedere l’accertamento con efficacia di giudicato di una questione pregiudiziale, ex art. 34 cod. proc. civ., quando la necessità dell’accertamento sorga dalla contestazione del convenuto. La giurisprudenza più risalente, Cass. Sez. Un. n. 3567 del 2011, reputava le prime memorie finalizzate solo a precisare e modificare domande ed eccezioni già proposte, non a proporne di ulteriori.
Tale rigore è stato mitigato da Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015, che ha ammesso la modificazione della domanda anche negli elementi oggettivi, purché riferita alla medesima vicenda sostanziale e non lesiva delle potenzialità difensive della controparte. La domanda modificata non deve aggiungersi a quella iniziale, ma sostituirla, ponendosi in rapporto di alternatività. La successiva Cass. Sez. Un. n. 22404 del 2018 ha esteso il principio all’ipotesi di domanda alternativa o incompatibile, e Cass. Sez. Un. n. 26727 del 2024 ha confermato l’indirizzo.
Il Collegio osserva che, nell’actio negatoria servitutis, la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva e non oggetto necessario del giudizio: l’attore deve provare di possedere il fondo in forza di un valido titolo, anche in via presuntiva. Se però il convenuto contesta recisamente la proprietà, il punto pregiudiziale diviene questione pregiudiziale e il giudice deve comunque accertare il diritto per decidere la domanda principale.
Proprio da questa premessa deriva la conseguenza: la domanda ex art. 34 cod. proc. civ., che mira a dare stabilità a quell’accertamento, non sorprende il convenuto né aggrava l’attività giurisdizionale, giacché è la sua stessa strategia difensiva ad aver reso necessario l’accertamento. Non vi è sostituzione né subordinazione, ma complanarità teleologica: la domanda concorre all’utilità finale già perseguita con quella originaria. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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