Liquidazione delle spese sotto i minimi tabellari senza motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 11465 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi; la liquidazione contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi non richiede apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità. È invece sindacabile, per difetto di motivazione, la liquidazione che si discosti dai minimi tabellari senza giustificare le ragioni dello scostamento, risultando in tal caso contra legem. Qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando direttamente le spese anche dei gradi di merito, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per il Lazio, in controversia sull’ottemperanza a una precedente pronuncia della medesima Commissione, aveva liquidato le spese giudiziali in suo favore nella misura di € 100,00, nei limiti del capo relativo alla condanna dell’ente impositore alla rifusione delle spese del doppio grado, quantificate in € 250,00.

Il giudice dell’ottemperanza aveva ordinato alla Regione di corrispondere al contribuente la somma portata dall’atto di messa in mora, comprensiva di sorte, IVA, CPA, spese di estrazione copie, contributo unificato e spese di notifica. L’ente impositore è rimasto intimato. Il ricorrente censura la misura dei compensi professionali, asseritamente liquidati in difetto di motivazione e in misura inferiore ai parametri minimi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati i compensi in misura inferiore ai minimi e ai medi. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio ricostruisce il quadro consolidato: dopo il d.m. n. 55/2014 è venuto meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, sicché i parametri e le soglie numeriche valgono come criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione. Il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi.

Ne deriva che la quantificazione del compenso e delle spese è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice; se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede apposita motivazione e sfugge al controllo di legittimità. Va invece giustificata la scelta di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Sez. 6^-3 n. 30286 del 2017, Sez. 6^-2 n. 10343 del 2020 e Sez. Trib. n. 4848 del 2025.

Nel caso concreto, il giudice dell’ottemperanza si è discostato dai parametri minimi del d.m. n. 55/2014, pari a € 205,00 per il valore della controversia, senza giustificare in alcun modo lo scostamento. La liquidazione si rivela pertanto contra legem e va ricondotta a un ammontare non inferiore al limite minimo.

La Corte afferma inoltre che, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., è consentito decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese anche dei gradi di merito, poiché sarebbe illogico imporre il giudizio di rinvio per una liquidazione ancorata a parametri di legge. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con riliquidazione delle spese in favore del contribuente e a carico dell’ente impositore nella misura complessiva di € 220,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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