Imposta unica sulle scommesse: calcolo induttivo ex art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 per l’anno 2015 (Cass. civ. Sez. 5 n. 20156 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504/1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, ma esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208/2015. Per i precedenti periodi d’imposta, ivi incluso l’anno 2015, rimane applicabile anche per i soggetti non regolarizzati il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, che consente la determinazione induttiva della base imponibile in caso di mancata collaborazione del contribuente.

Il Fatto

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, titolare di un’impresa individuale, avverso la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice d’appello, nel riformare tale declaratoria, rigettava però nel merito l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’anno d’imposta 2015, relativo all’imposta unica sulle scommesse, ravvisando in capo al contribuente i requisiti soggettivi e oggettivi del tributo per l’attività di raccolta di scommesse svolta per conto di un bookmaker estero non autorizzato.

La sentenza confermava l’applicazione del metodo induttivo per la determinazione dell’imposta dovuta, ritenendo corretta l’adozione del criterio di calcolo forfetario previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, censurando l’applicazione del parametro forfetario per un periodo d’imposta – l’anno 2015 – per il quale tale criterio non era ancora vigente. La pronuncia chiarisce che la norma citata, nella sua versione originaria, disciplinava esclusivamente la posizione dei soggetti non aderenti alla regolarizzazione, introducendo l’imponibile forfetario con efficacia differita.

Il fondamentale passaggio argomentativo riguarda la successiva modifica normativa. L’art. 1, comma 926, della l. n. 208/2015 ha prorogato i termini della regolarizzazione e ha espressamente sostituito, nella lett. g) del comma 644, le parole «1° gennaio 2015» con «1° gennaio 2016». Da ciò discende che la disposizione che sancisce l’abrogazione del metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011 opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La Corte richiama il principio recentemente enunciato da Cass. n. 5924 del 2026, secondo cui la determinazione dell’imposta su base forfetaria si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale solo dal 1° gennaio 2016. Ne consegue che per i periodi d’imposta precedenti, incluso il 2015, continua a trovare applicazione, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo induttivo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, che – in caso di mancata risposta agli inviti dell’Ufficio – consente di determinare la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia di ubicazione del punto di gioco desunta dai dati del totalizzatore nazionale.

La Corte ha altresì rigettato il primo motivo del ricorso principale, relativo alla pretesa omessa pronuncia su un motivo di appello, ritenendo che la CGT si fosse implicitamente pronunciata confermando la legittimità del ricorso al metodo induttivo. Infondato è risultato anche l’unico motivo del ricorso incidentale, concernente l’erronea indicazione dell’Ufficio citato in giudizio, poiché l’Agenzia si era comunque costituita senza addurre alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti, dovendo imponibile e imposta essere rideterminati secondo il corretto metodo di calcolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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