Competenza della Direzione regionale per l’iscrizione a ruolo del RAF per visto infedele (Cass. civ. Sez. 5 n. 1272 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione infedele sulla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità dell’art. 13 del d.m. n. 164/1999 ha funzione anche punitiva. La competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti del responsabile dell’assistenza fiscale, della somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non è derogabile e la sua violazione, tempestivamente dedotta, comporta la nullità della cartella di pagamento. L’efficacia esterna del giudicato tributario non opera quando l’identità tra le cause riguarda solo la questione interpretativa di una norma e non il rapporto giuridico.
Il Fatto
Un contribuente, quale responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF, aveva apposto il visto di conformità sui dati del Modello 730/2015 di un contribuente. A seguito del controllo formale della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate ravvisava un’infedeltà con riferimento a spese sanitarie e, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, formava il ruolo nei confronti del responsabile, chiamandolo a rispondere dei tributi, delle sanzioni e degli interessi. La cartella di pagamento veniva notificata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo la competenza della Direzione Regionale e non di quella Provinciale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, invece, riformava la sentenza, escludendo l’applicabilità dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 in assenza di un atto formale di contestazione. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui si eccepiva la violazione del giudicato esterno formatosi su altre sentenze della CTP di Roma. Il motivo è rigettato: le cause richiamate, pur coinvolgendo lo stesso responsabile, riguardavano rapporti giuridici relativi a diversi contribuenti. L’identità tra i giudizi si limitava alla questione interpretativa di una norma, circostanza non sufficiente per invocare l’efficacia esterna del giudicato tributario.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte rammenta che l’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 attribuisce alla Direzione regionale la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni relative al rilascio del visto di conformità infedele. Tale competenza, pur essendo stata introdotta per l’accentramento dei poteri di controllo sui soggetti deputati al rilascio del visto, non è derogabile.
La circostanza che, dopo la modifica dell’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014, la somma sia recuperata mediante iscrizione a ruolo non configura uno speciale iter procedurale che escluda l’applicazione del secondo comma. L’illecito resta il medesimo e le somme poste a carico del trasgressore hanno una funzione sanzionatoria e deterrente, come confermato dal rinvio al d.lgs. n. 472 del 1997 operato dal comma 1-bis. La Corte dà continuità al principio già affermato da Cass. 11660/2024 e ribadito da numerose pronunce successive, tra cui Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025 e Cass. 28304/2025.
La sentenza impugnata è quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo per la nullità della cartella derivante dall’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto alla contestazione. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. La novità della questione e la successiva formazione dell’orientamento di legittimità costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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