Revocazione e sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 11499 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che non riporti gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure. La violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dalla norma; non integra invece violazione di legge la censura che investa la pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, poiché essa inerisce al potere di valutazione del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone l’accertamento di un abuso del processo, non la semplice soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già agente assicurativo, dopo la risoluzione del rapporto di agenzia per asseriti inadempimenti, propose querela di falso dinanzi al Tribunale avverso documenti utilizzati in un precedente giudizio in cui era stata riconosciuta la giusta causa del recesso. La domanda, fondata anche sull’asserita falsità di attestati di rischio relativi a numerose polizze, fu rigettata in primo grado e l’appello venne respinto.

Proposta impugnazione per revocazione per errore di fatto, la Corte d’Appello la dichiarò inammissibile, ravvisando vizi strutturali dell’atto di appello, l’assenza di effetto causale della dedotta lacuna documentale e la mancanza di un nesso diretto tra errore e decisione. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto una violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorso non riporta debitamente gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure.

Nel merito delle doglianze, la Corte osserva che la critica del ricorrente si risolve in un’inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, già vagliati nei precedenti gradi di merito. Il ricorrente deduce violazione di legge, ma in realtà contesta il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito la fattispecie concreta.

Il passaggio centrale è di carattere generale: il presupposto per configurare la violazione di legge è la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie astratta disciplinata dalla norma, da cui deriva un problema interpretativo. Diverso è il caso in cui si censuri la pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa: tale censura è per sua natura esterna alle questioni interpretative e inerisce al potere di valutazione del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.

Sul terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la Corte conferma la statuizione, che il giudice di legittimità ribadisce nel dispositivo, ravvisando i presupposti di legge. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *