Revocatoria del trust: va dichiarata l’inefficacia dell’atto di dotazione, non dell’atto istitutivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 16233 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa nei confronti di un atto istitutivo di trust, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. non può colpire l’atto istitutivo in sé, che è “neutrale” sotto il profilo dello spostamento patrimoniale, ma deve essere indirizzata contro i singoli atti di disposizione (dotazione) che determinano il trasferimento di beni al trustee.
È inammissibile, per novità della censura, il motivo di ricorso per cassazione con cui si prospetti una questione giuridica implicante un accertamento di fatto che non risulti trattata nella sentenza impugnata, qualora il ricorrente non indichi in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
È inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva quando l’interesse alla sua proposizione non sia sorto per effetto dell’impugnazione principale ma sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, non potendo operare il meccanismo di cui all’art. 334 cod. proc. civ. per “recuperare” la possibilità di impugnare.
Il Fatto
Una banca, quale mandataria di una società di cartolarizzazione, agiva in revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto istitutivo di un “Trust Tufo Manna”, stipulato per atto notarile nel novembre 2013, con il quale i due disponenti avevano conferito al trustee gli immobili di loro proprietà e le rispettive quote di partecipazione in una società, allo scopo di gestire le risorse per il soddisfacimento dei creditori di quest’ultima.
I disponenti erano, infatti, garanti della società in forza di un contratto di fideiussione fino all’importo di oltre quattro milioni di euro, e la banca vantava nei loro confronti un credito di oltre due milioni di euro accertato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto istitutivo; la Corte d’Appello, pronunciando sugli appelli riuniti, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di legittimazione di uno dei convenuti, ma confermava nel merito la declaratoria di inefficacia dell’atto, condannando i disponenti e i terzi alla rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i motivi del ricorso principale, ne dichiara l’inammissibilità, rilevando innanzitutto che la questione relativa alla necessità di colpire i singoli atti di dotazione e non l’atto istitutivo del trust, invocata dai ricorrenti con riferimento al principio enunciato da Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13388, non emerge dal contenuto della sentenza impugnata: nel testo della decisione si legge che oggetto dell’azione è l’atto notarile con cui i coniugi hanno conferito gli immobili e le quote, senza alcun riferimento a una pluralità di atti di dotazione. Secondo un consolidato orientamento, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità per novità della censura, di indicare in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, per consentire alla Corte di controllare la veridicità dell’asserzione.
Con riguardo al secondo motivo, concernente la dedotta non revocabilità per il riconoscimento di debito contenuto nell’atto istitutivo verso i familiari, la Corte osserva che la questione si palesa come nuova, poiché la corte d’appello si è occupata del riconoscimento del debito solo in relazione alla verifica della scientia damni in capo ai disponenti, e non come eccezione di esenzione ex art. 2901, comma terzo, cod. civ. I ricorrenti avrebbero dovuto riportare i passi essenziali della comparsa di costituzione per comprovare la tempestiva proposizione dell’eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, la cui inammissibilità assorbe anche la doglianza per omesso esame di un fatto decisivo.
In ordine al terzo motivo, la Corte rileva che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata dedotta in modo non conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e successivi, e che i ricorrenti hanno impugnato quanto enunciato dalla corte d’appello senza considerare un passaggio motivazionale strettamente inerente alla definizione, in senso sfavorevole, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La prospettazione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio.
Quanto al quarto motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità sotto il profilo della novità della questione relativa all’asserita decadenza ex art. 1957 cod. civ., nonché per la sollecitazione a un riesame del giudizio di fatto in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Il requisito dell’eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio è stato correttamente valutato dal giudice di merito valorizzando la natura gratuita dell’atto di costituzione del trust, essendo riservata al giudice del merito la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute idonee, insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata.
La Corte dichiara infine l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla banca, depositato oltre il termine lungo ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., non potendo operare l’istituto dell’impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 cod. proc. civ., atteso che l’interesse della controricorrente a impugnare la sentenza d’appello per la mancata declaratoria di legittimazione passiva del trustee originario e per l’omessa pronuncia sulla refusione delle spese non è sorto per effetto del ricorso principale, ma sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza. In applicazione del principio espresso da Cass., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31135 e Cass., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5200, non può consentirsi di “recuperare” mediante l’impugnazione tardiva la possibilità di effettuare un’impugnazione il cui interesse era già presente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso