Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. II n. 26036 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e senza individuare i fatti storici decisivi oggetto di omesso esame. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. non è deducibile in caso di doppia conforme, ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., a meno che il ricorrente alleghi la diversità delle motivazioni dei due gradi. La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, con ripetuta invocazione di norme non applicabili ratione temporis e riproposizione acritica di questioni di merito, integra gli estremi della colpa grave ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., legittimando la condanna al risarcimento dei danni.
Il Fatto
Un avvocato, che aveva patrocinato un ente comunale in un giudizio amministrativo conclusosi nel 2004, conveniva in giudizio l’ente per il pagamento dei propri compensi professionali. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava, ritenendo che il professionista fosse stato già integralmente remunerato in base alla convenzione professionale e ai minimi tariffari maggiorati del 20% previsti per le attività successive alla cessazione dell’incarico.
Avverso la sentenza d’appello il professionista proponeva ricorso per cassazione articolato in venti motivi, riproponendo in gran parte le censure già disattese nel giudizio di merito, lamentando presunti vizi di composizione del giudice, questioni relative alla forma della convenzione, alla risoluzione del rapporto e alla liquidazione degli importi. L’ente comunale resisteva con controricorso, chiedendo anche la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i venti motivi di ricorso, ravvisandone la diffusa inammissibilità. I primi quattro, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo, riguardanti la composizione del giudice e il rito applicabile al giudizio di liquidazione dei compensi, sono stati dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata, che esclude l’applicabilità del procedimento camerale di cui alla legge n. 794/1942 alle prestazioni svolte in giudizi amministrativi. Il ricorrente non aveva mosso alcuna critica a tale orientamento, né aveva offerto elementi per mutarlo.
Per i motivi formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’operatività del limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., cui si aggiunge il difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva individuato i fatti storici decisivi che sarebbero stati omessi e non si era confrontato con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una ripetizione delle tesi di appello.
Nel merito delle singole doglianze, la Corte ha confermato la validità del contratto di patrocinio stipulato con l’ente pubblico, ritenendo soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam mediante il rilascio della procura alle liti, e ha escluso la nullità della convenzione professionale per violazione dei minimi tariffari, essendo stato previsto un compenso maggiorato del 20% per i giudizi pendenti alla cessazione del rapporto. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione delle tariffe vigenti all’epoca dell’esaurimento dell’attività difensiva, escludendo l’applicabilità retroattiva del D. Lgs. n. 231/2002.
Quanto alla dedotta transazione, la Corte ha escluso che l’atto prodottogli, privo di sottoscrizione del legale rappresentante e di approvazione degli organi competenti, potesse validamente formarsi. Dichiarata l’inammissibilità di tutti i motivi, la Corte ha ravvisato la colpa grave del ricorrente, che aveva proposto un ricorso manifestamente infondato e difforme dal protocollo d’intesa, condannandolo al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., liquidato equitativamente in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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