Distanze legali, legittimazione del convenuto e usucapione del diritto (Cass. civ. Sez. II n. 11504 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda; la contestazione della legittimazione sostanziale del convenuto è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non costituisce eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ.
In tema di distanze legali, ove il codice civile e le norme di settore fissino limiti precisi non vi è spazio per argomentare secondo presunzioni, tanto più se l’unica misura oggettiva in atti — quella del consulente tecnico — attesti la violazione.
Il fusto richiamato dall’art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ. comprende il tronco e le branche principali, fin dove si diffondono in rami dando chioma alla pianta; la distanza dal confine si misura dalla base esterna del tronco e non dal suo centro.
L’usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale è ammissibile anche se la costruzione è abusiva, ma la relativa eccezione è in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e non proponibile per la prima volta in appello. L’art. 873 cod. civ. prescrive distacchi tra costruzioni e non dal confine.
Il Fatto
Le ricorrenti, nude proprietarie di un fondo, convennero in giudizio il vicino lamentando la costruzione di un fabbricato a distanza inferiore a tre metri dalla finestra da cui esercitavano la veduta, la piantumazione di un albero a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine e l’impedimento all’accesso al proprio fondo per i lavori di manutenzione. Il convenuto si costituì, qualificando l’apertura come luce irregolare e proponendo domanda riconvenzionale per la regolarizzazione, l’eliminazione di un parapetto e l’arretramento di una nuova costruzione. Il Tribunale rigettò le domande principali e accolse quella riconvenzionale.
La Corte d’Appello di Napoli rigettò l’impugnazione delle attrici, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza le ricorrenti proposero ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva qualificato come nuova eccezione, non consentita in appello, la contestazione della titolarità del diritto di proprietà del giardino su cui prospetta l’apertura. La Suprema Corte richiama il principio per cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda (Sez. U. n. 2951 del 2016; Sez. 6-3 n. 22525 del 2018). L’eccezione è dunque rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Un accesso agli atti, consentito dalla natura processuale della doglianza, ha confermato la veridicità della contestazione documentale fondata sul rogito notarile. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare gli atti.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte d’Appello, pur accertata dal consulente una distanza di un metro e quaranta dal centro del tronco, aveva presunto che la base esterna fosse più lontana e rispettasse la misura minima. La Corte di legittimità ribadisce che in materia di distanze non v’è spazio per presunzioni, tanto più che l’unica misura oggettiva attestava la violazione; la base esterna non può essere più lontana del centro del tronco (Sez. II n. 26130 del 2015). La motivazione viola così l’art. 892 cod. civ. ed è illogica. Il terzo motivo resta assorbito.
Quanto al quarto e quinto motivo, la Corte rileva che il giudice di secondo grado ha applicato l’art. 873 cod. civ. senza verificare se le proprietà fossero in aderenza e senza considerare le risultanze della consulenza, che riferivano la demolizione alla sola tettoia. La norma prescrive distacchi fra costruzioni, non dal confine. Il vano scale, per costante giurisprudenza, non è volume tecnico, essendo parte integrante del fabbricato (Sez. II n. 7673 del 2024; Sez. II n. 30708 del 2018). Il sesto motivo resta assorbito.
Il settimo motivo è infondato. L’eccezione di usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale è in senso stretto, soggetta a decadenze e preclusioni, non rilevabile d’ufficio e non proponibile per la prima volta in appello (Sez. II n. 18322 del 2023; Sez. II n. 6009 del 2020). L’ottavo, subordinato, resta carente di interesse. La Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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