Servitù di veduta e nuove costruzioni: onere probatorio e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 19986 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’actio negatoria servitutis il proprietario che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare soltanto il proprio titolo di acquisto, senza gli oneri probatori propri dell’azione di rivendicazione, e non deve provare l’inesistenza della servitù, incombendo sul convenuto l’onere di contestare specificamente e tempestivamente la veduta. La motivazione della sentenza è affetta dal vizio di motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando omette di rispondere alle censure specifiche e non generiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non essendo sufficiente il richiamo per relationem alle conclusioni del consulente. In tema di distanze legali, la ricostruzione con aumento di altezza e di area di sedime configura nuova costruzione soggetta al rispetto dell’art. 907 cod. civ. e della normativa antisismica applicabile ratione temporis. L’eccezione di usucapione è eccezione in senso stretto e va sollevata a pena di decadenza nei termini dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato in Biancavilla, munito di una finestra dalla quale esercitavano la veduta sul cortile antistante, convenivano in giudizio il vicino proprietario, assumendo che costui avesse demolito una preesistente legnaia e ricostruito un edificio in cemento armato, più elevato e con maggiore ingombro, in violazione delle distanze prescritte dall’art. 907 cod. civ. e della normativa antisismica.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi. La Corte d’Appello rigettava il gravame. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, articolati tra motivazione apparente, onere della prova, prescrizione, usucapione e applicazione della normativa antisismica. La Procura generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata la notifica eseguita presso il difensore di parti decedute. Il motivo è respinto: l’effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dall’evento morte e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione ad opera del procuratore. In virtù dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché la notifica del ricorso è validamente eseguita.
Sul primo e secondo motivo, relativi alla motivazione apparente della sentenza di secondo grado, la Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. Il vizio è denunciabile solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa. La Corte precisa che, quando il giudice aderisce al parere del CTU, non è tenuto a esporne specificamente le ragioni, ma ha l’obbligo di rispondere alle censure specifiche alla consulenza: ove le ignori, la motivazione è apparente.
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha integrato le carenze del primo grado, riconoscendo in capo agli attori, in forza dell’atto di acquisto trascritto e del principio di non contestazione, la titolarità iure servitutis della servitù di veduta, e ha accertato la violazione della distanza legale di tre metri. Il motivo è infondato, non essendo più sindacabile la mera insufficienza della motivazione.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che nell’actio negatoria servitutis gli attori erano tenuti solo a dimostrare il proprio titolo di acquisto. Il convenuto non aveva contestato tempestivamente l’esistenza e la legittimità della veduta, avendo sollevato la censura solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), cod. proc. civ., quando il thema decidendum era ormai fissato. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio.
Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che il diritto di servitù di veduta si prescrive per non uso in vent’anni ex art. 1073, primo comma, cod. civ., e non in dieci; la decorrenza presuppone la totale preclusione dell’esercizio, non la sua sola limitazione. L’eccezione di usucapione, in quanto eccezione in senso stretto, doveva essere sollevata a pena di decadenza ai sensi dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., e la motivazione sul punto è corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
Da ultimo, gli accertamenti del CTU confermano che l’intervento ha generato una nuova costruzione per l’aumento di volumetria e di area di sedime, soggetta al rispetto delle distanze e della normativa antisismica applicabile ratione temporis. Il ricorso è inammissibile quanto ai profili di merito per l’esistenza della doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., e infondato nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.