Termini di impugnazione sospesi per emergenza Covid e tempestività dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 11567 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, prorogata dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, opera anche sui termini di impugnazione, compreso il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. I termini sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi fino all’11 maggio 2020, riprendono a decorrere dal 12 maggio 2020. Ne consegue che l’appello depositato il 10 luglio 2020 avverso una sentenza pubblicata il 13 novembre 2019 è tempestivo, essendo la scadenza del semestre collocata al 16 luglio 2020. È quindi erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sul decorso del termine ordinario, senza computare il periodo di sospensione emergenziale.
Il Fatto
Una cooperativa titolare di licenza taxi proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, avverso plurime ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura per il transito non autorizzato di un veicolo nelle corsie riservate e nella zona a traffico limitato. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che il veicolo fosse stato estromesso dalla c.d. «lista bianca» dei mezzi autorizzati.
La cooperativa proponeva appello innanzi al Tribunale, che lo dichiarava inammissibile per violazione del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., avendo riguardo alla data di deposito della sentenza di primo grado e a quella di deposito del ricorso in appello. La cooperativa ricorreva allora per cassazione, deducendo l’erronea applicazione del termine per effetto della disciplina emergenziale Covid-19.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 83 d.l. n. 18/2020 e all’art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020.
La ricorrente osserva che, secondo le ordinarie regole, i termini per l’impugnazione sarebbero scaduti il 13 maggio 2020. Tuttavia le misure emergenziali adottate durante la pandemia avrebbero sospeso il decorso dei termini. Su questa base, la scadenza del termine per appellare doveva essere collocata al 16 luglio 2020.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha stabilito la sospensione dei termini, compresi quelli per le impugnazioni, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Tale termine è stato poi prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020. Pertanto i termini sospesi hanno ripreso a decorrere dal 12 maggio 2020.
Su questa premessa, la Corte conferma che la ricorrente ha correttamente individuato nel 16 luglio 2020 la data di scadenza del semestre, ampiamente rispettata con il deposito dell’appello in data 10 luglio 2020. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, stante la tempestività del gravame.
Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, perché esamini le censure proposte avverso la sentenza di primo grado e si pronunci nel merito, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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