Servitù per destinazione del padre di famiglia esclusa dal regime negoziale d’accesso (Cass. civ. Sez. II n. 8247 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione negoziale di una servitù di passaggio, che regoli in modo compiuto l’accesso al fondo, è incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza di legge, determinerebbe la nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ., e ne impedisce il sorgere, ancorché manchi una clausola negoziale espressamente escludente. In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge sostanziale non consente lo scrutinio della questione astrattamente prospettata ove l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito non ne giustifichi la sussunzione nel senso invocato dal ricorrente. Nel giudizio di cassazione, poi, la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. è scrutinabile solo se il ricorrente individui le concrete ragioni di inammissibilità dell’appello e non si limiti a richiamare principi astratti.
Il Fatto
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di negatoria servitutis proposta dall’attrice e accolto, in via riconvenzionale, la domanda dei convenuti, dichiarando sussistente una servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio su una stradella e di attingimento d’acqua da un pozzo. La Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione della soccombente, riconoscendo la negatoria servitutis.
Secondo il giudice del gravame, l’atto notarile del luglio 2004 aveva frazionato per la prima volta il fondo e regolato puntualmente il regime d’accesso alle particelle, istituendo una servitù di passaggio. La successiva scrittura del 2005 aveva confermato quel regime negoziale, che risultava incompatibile con il sorgere di un’ulteriore servitù per destinazione. Non era inoltre rimasta provata la specifica e inequivoca destinazione della stradella a favore del fondo degli appellati. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si assumeva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La censura non supera lo scrutinio: i ricorrenti, anziché spiegare le concrete ragioni dell’asserito difetto, si limitano a riportare principi astratti già enunciati in materia. La Corte ribadisce che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, richiedono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Il nucleo sostanziale concerne l’art. 1062 cod. civ. I ricorrenti sostenevano che la servitù per destinazione potesse essere esclusa solo da un’esplicita clausola contrattuale contraria. La Corte non condivide l’assunto. Pur ferma sul necessario presupposto di una clausola negoziale specifica, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’effetto escludente possa ricavarsi dall’incompatibilità dello strumento con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza di legge, determinerebbe la nascita della servitù, richiamando Cass. n. 4872/2018.
I ricorrenti, per contestare il ragionamento della Corte territoriale, propongono una lettura alternativa dell’atto, senza però individuare le norme sull’ermeneutica negoziale che sarebbero state violate. La Corte ricorda che la denuncia di violazione di legge sostanziale non determina lo scrutinio della questione astratta se l’accertamento fattuale del merito non ne giustifichi la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25573 del 12.11.2020. La doglianza, inoltre, non si misura con l’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, con cui è stata constatata l’assenza di opere idonee a dimostrare la destinazione della stradella.
La sentenza impugnata ha pure addebitato ai ricorrenti il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla conoscenza e condivisione delle opere da parte del primigenio proprietario. Mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le rationes decidendi, il punto deciso diviene intangibile in cassazione. Il motivo sulla valutazione delle prove, infine, è inammissibile: la doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione, non quando si deduca il mero cattivo esercizio di quel potere, secondo Cass., Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020. Il ricorso è rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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