Siepe su cortile comune è uso e non innovazione ex art. 1102 (Cass. civ. Sez. II n. 5533 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione, la collocazione di siepi sul cortile comune da parte di uno dei comproprietari non integra l’innovazione disciplinata dall’art. 1120 cod. civ., bensì l’uso della cosa comune consentito dall’art. 1102 cod. civ., quando non incide sull’essenza del bene né ne altera l’originaria funzione e destinazione. Le innovazioni si distinguono dalle modificazioni sotto il profilo oggettivo, perché consistono in opere di trasformazione che mutano la destinazione della cosa, e sotto il profilo soggettivo, perché presuppongono l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata espresso in assemblea. Il giudice di legittimità non sindaca il giudizio di fatto con cui il merito ha qualificato l’opera come uso e non come innovazione, salvo il vizio di sussunzione. In presenza di doppia conforme, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Due comproprietarie di un’area cortiliva convenivano in giudizio il vicino, lamentando che costui aveva occupato illegittimamente il cortile impiantando una siepe in prossimità della linea di confine e collocando alberi, vasi e fioriere con supporti in legno. Chiedevano l’accertamento della violazione del diritto di comproprietà e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
Il giudice di pace respingeva la domanda. Il Tribunale di Ferrara, in sede di appello, confermava la decisione, qualificando la condotta del convenuto come uso della cosa comune ex art. 1102 cod. civ. e non come innovazione ex art. 1120 cod. civ. Le attrici proponevano allora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza, formulata nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, di produrre fotografie scattate al cortile comune. L’istanza è disattesa, perché nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, salvo quelli che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il riferimento normativo è l’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., con richiamo a Cass. n. 2062/2024.
Sul primo e sul secondo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte richiama il criterio distintivo tra innovazioni e modificazioni elaborato in materia condominiale e ritenuto applicabile alla comunione. Sotto il profilo oggettivo, le innovazioni sono opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione; le modificazioni, invece, rientrano nelle facoltà del singolo partecipante dirette alla migliore e più comoda utilizzazione del bene. Sotto il profilo soggettivo, le innovazioni richiedono l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con deliberazione assembleare, elemento che difetta nelle modificazioni.
Il Collegio ricorda poi che il vizio di sussunzione è censurabile in legittimità quando la fattispecie concreta è ricondotta a una norma non idonea a regolarla, oppure quando dalla norma si traggono conseguenze giuridiche che ne contraddicono la corretta interpretazione (Cass. n. 10320/2018). Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso, con giudizio di fatto non sindacabile in legittimità, che la collocazione delle siepi configuri un’innovazione, qualificandola come legittimo uso della cosa comune. La motivazione è giudicata sufficientemente chiara e non affetta da contraddittorietà intrinseca, soccorrendo il principio per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, come precisato dalle Sezioni Unite n. 2767 del 30/01/2023.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti l’omesso esame di un punto decisivo e l’erronea interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio, sono dichiarati inammissibili. Opera, infatti, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, resta preclusa in legittimità la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per l’inerzia della parte vittoriosa, con conseguente declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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