Giudizio di rinvio e giudicato implicito interno sui presupposti della pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 11537 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica enunciata dalla Corte, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione. Egli deve attenersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione e non può estendere la propria indagine a questioni che, pur non esaminate nel giudizio di legittimità, ne costituiscono il presupposto, formando oggetto di giudicato implicito interno. Il riesame di tali questioni porrebbe nel nulla o limiterebbe gli effetti della sentenza rescindente, in contrasto con il principio di intangibilità della stessa. Ne consegue la cassazione della pronuncia che, trattando profili non devoluti dalla fase rescindente, dia luogo a extra petizione.
Il Fatto
Il contribuente aveva definito alcuni periodi d’imposta avvalendosi della normativa di cui alla legge n. 289/2002. In seguito a un processo verbale di contestazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificava distinti avvisi di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Impugnati gli atti, la Commissione tributaria provinciale rideterminava parzialmente le basi imponibili; la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado.
La Cassazione, con una precedente ordinanza, annullava la sentenza e rinviava alla Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello del contribuente solo per le operazioni bancarie di prelevamento e per l’IRAP, confermando nel resto gli avvisi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice del rinvio aveva superato i limiti del principio di diritto enunciato dalla Corte.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384, comma 2, 324 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per non avere il giudice del rinvio rispettato il principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza, estendendo a fini IRPEF l’esclusione dell’incidenza dei costi sui ricavi che il principio limitava ai soli fini IVA. Con il secondo motivo deduce la violazione delle medesime norme, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere il giudice del rinvio riesaminato circostanze di fatto coperte dal giudicato, quali la determinazione presuntiva dei costi.
La Corte affronta congiuntamente i due motivi e li ritiene entrambi fondati. Il principio applicato è che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi alla regola giuridica enunciata e alle sue premesse logico-giuridiche, senza poter rimettere in discussione quanto già accertato. Il riesame di questioni che costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di legittimità si scontrerebbe con l’intangibilità della sentenza. A sostegno, il Collegio richiama Cass., Sez. I, n. 7091 del 2022, Cass., Sez. III, n. 20887 del 2018 e Cass., Sez. V, n. 20981 del 2015.
Nel caso concreto, in sede di legittimità il ricorso dell’Agenzia era stato accolto limitatamente al motivo che deduceva la violazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la Commissione tributaria regionale esteso anche ai fini IVA il riconoscimento di una percentuale induttiva di costi. La pronuncia rescindente aveva chiarito che, nel caso di accertamento induttivo puro, l’esigenza di determinare presuntivamente i costi correlati si pone esclusivamente ai fini delle imposte dirette, mentre ne resta estranea la ricostruzione induttiva del volume d’affari ai fini dell’IVA, governata dal principio di neutralità dell’imposta.
La contestazione, dunque, riguardava esclusivamente l’IVA, cosicché sull’IRPEF si era formato il giudicato. La sentenza impugnata, trattando ulteriori profili non devoluti dalla fase rescindente, è incorsa in extra petizione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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