Responsabilità solidale appaltatore e direttore lavori: cause scindibili in appello (Cass. civ. Sez. I n. 11592 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di solidarietà passiva tra appaltatore e progettista o direttore dei lavori non genera un litisconsorzio necessario, poiché il creditore committente ha titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore. Il rapporto processuale è quindi scindibile anche in grado d’appello e può svolgersi utilmente nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che il giudice non è tenuto a rimettere l’intera causa al primo giudice, né ricorre l’ipotesi di litispendenza tra le posizioni dei convenuti. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., configurabile solo in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
Il Fatto
Il Comune, in qualità di committente, ha convenuto in giudizio l’appaltatore e i tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori di un acquedotto rurale, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in corso d’opera. I lavori erano stati dichiarati non collaudabili. Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato in solido gli eredi dei due originari convenuti.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado limitatamente alla posizione di uno dei convenuti, rimettendo al primo giudice solo quella domanda, ed ha confermato nel resto la responsabilità dell’appaltatore. Gli eredi di quest’ultimo hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del preteso litisconsorzio necessario. Il Collegio richiama il principio già espresso da Cass. n. 22672/2017 e da Cass. n. 18831/2016: le domande del danneggiato verso progettista e appaltatore danno luogo a rapporti processuali distinti, trattandosi di cause scindibili. La posizione di ciascun coobbligato può essere definita separatamente, senza rischio di giudicati contrastanti. I primi due motivi sono pertanto infondati.
Quanto all’eccezione di estinzione del giudizio per la dedotta nullità della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, la Corte rileva che la questione fondata sull’efficacia retroattiva della Corte cost. n. 346/1998 è stata sollevata tardivamente, solo in appello. Secondo il previgente testo dell’art. 307, comma 2, c.p.c., l’estinzione opera di diritto ma va eccepita prima di ogni altra difesa. Poiché nella comparsa di costituzione in primo grado il profilo era diverso, il potere di eccepire è decaduto.
Sulla mancata notifica presso la residenza, la Corte osserva che entrambi i giudici di merito hanno valorizzato il verbale d’udienza del 28.10.1996, che attesta la produzione dell’atto di integrazione con le relate. Il verbale è assistito da fede pubblica ai sensi dell’art. 2700 c.c.: la sua carenza nel fascicolo non può riversarsi sulla parte, né i ricorrenti hanno proposto querela di falso.
Analogamente, in tema di riassunzione dopo interruzione per morte di una parte, il Collegio richiama Cass. n. 26800/2022: la notifica al contumace non è richiesta, non rientrando tra gli atti indicati dall’art. 292 c.p.c. e non comportando alcun mutamento della situazione processuale. Infine, quanto alla conferma della responsabilità dell’appaltatore, questi è tenuto a controllare la bontà del progetto e, se le istruzioni sono palesemente errate, è esente solo se dimostra il proprio dissenso e di aver agito quale nudus minister. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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