Contributo di solidarietà e prescrizione decennale del credito di riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11590 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito del pensionato alla restituzione delle somme trattenute dall’ente previdenziale privatizzato a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non è pagabile, con la conseguenza che opera il termine ordinario. Non induce a diversa soluzione l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, poiché la fattispecie non è qualificabile come riliquidazione del trattamento pensionistico, ma come credito consequenziale a una misura patrimoniale illegittima.

Il Fatto

Un ente previdenziale privatizzato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, impugna con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha respinto il gravame avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dall’Ente sul trattamento previdenziale goduto dal controricorrente, a titolo di contributo di solidarietà.

Il pensionato resiste con controrocorso. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché la Cassa censura, tra l’altro, la mancata pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ragioniere e il rigetto del motivo relativo alla dedotta legittimità del contributo applicato negli anni 2012-2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per la loro logica connessione. Quanto alla dedotta nullità per motivazione apparente, la Corte ricorda che solo le anomalie che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante possono essere sindacate in sede di legittimità. Rilevano la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016).

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi si ravvisa. I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni del dictum e il fondamento logico della decisione non risulta minato da contraddizioni insanabili. Decisiva conferma si trae dal fatto che il ricorrente abbia potuto indirizzare censure specifiche contro l’iter logico seguito.

Sull’an del contributo di solidarietà, la Corte riafferma che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio ex art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, provvedimenti che impongano un massimale al trattamento pensionistico, risultando incompatibili con il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate (Cass. n. 136 del 2019, che prende le mosse da Cass. Sez. Un. n. 17742 del 2015, poi confermata da numerose pronunce conformi).

Sul tema della prescrizione, la Cassa assume l’omessa pronuncia. La Corte richiama il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto, e non di fatto, è irrilevante ai fini della cassazione qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico: in tal caso questa Corte, in ragione della funzione nomofilattica e dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., può correggere la motivazione in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., sempre che non occorrano ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. Un. n. 2731 del 2017).

Tale principio consente di risolvere la questione di prescrizione, di agevole soluzione, nel senso preteso dal pensionato: non era decorso, alla notifica dell’atto introduttivo, il termine decennale. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere messo a disposizione dell’assicurato. Se il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei nella misura decurtata dal contributo, la differenza non è pagabile; non basta la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare. La fattispecie non è classificabile come riliquidazione del trattamento, ma come credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *