Motivazione apparente e liquidazione equitativa del danno da occupazione sine titulo (Cass. civ. Sez. II n. 19799 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione equitativa del danno, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Il giudice di merito deve quindi indicare, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la decisione sul quantum. La motivazione che descriva il pregiudizio sotto il profilo dell’an con la stessa formula usata come parametro del quantum è tautologica e integra il vizio di mera apparenza della motivazione, censurabile in sede di legittimità sia per violazione dell’art. 1226 c.c., sia per difetto di motivazione.

Il Fatto

Una società in liquidazione proponeva actio confessoria servitutis per l’accertamento di un diritto di passaggio a favore di un proprio mappale e a carico di alcune particelle di proprietà dei convenuti, con condanna alla rimozione di una struttura metallica che ostacolava il transito e al risarcimento del danno. I convenuti eccepivano l’estinzione della servitù per non uso ventennale e l’improcedibilità della pretesa risarcitoria per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la servitù prescritta per non uso. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva l’azione confessoria, condannava alla rimozione dell’opera e liquidava equitativamente il danno in 6.000 euro. I soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi, contestando il preteso giudicato esterno, l’individuazione del dies a quo della prescrizione, l’omesso esame di prove e l’assenza di motivazione sul pregiudizio e sui criteri di quantificazione.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte distrettuale non ha affermato l’esistenza di alcun giudicato esterno in ordine all’esercizio del passaggio: ha piuttosto utilizzato il materiale probatorio raccolto nel precedente giudizio come prova atipica. Manca nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice civile può formare il proprio convincimento anche su prove assunte in un altro giudizio tra le stesse parti.

Il terzo motivo, sotto le sembianze dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si risolve in un’istanza di rivalutazione delle prove: censura inammissibile, perché spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del convincimento. Una volta accertato in fatto che il passaggio era stato esercitato fino agli inizi degli anni ’90, resta immune da censure la statuizione secondo cui il termine ventennale di estinzione per non uso era stato interrotto dalla proposizione, nel 2003, della confessoria servitutis rimasta assorbita nel precedente giudizio.

Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte lagunare si è pronunciata sull’eccezione di improcedibilità, rilevando che la questione era stata introdotta in sede di mediazione come accessoria alla domanda principale. Poiché le azioni in rem erano soggette alla condizione di procedibilità della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l’attrice aveva assolto tale condizione introducendo in mediazione anche la pretesa risarcitoria.

Il quinto motivo è fondato. Il giudice di merito ha affermato la congruità della somma liquidata con una motivazione puramente tautologica, facendo coincidere la descrizione del pregiudizio sotto il profilo dell’an con il parametro di determinazione del quantum. Manca ogni specificazione dei criteri adottati, salvo il tautologico richiamo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Ne consegue il vizio di mera apparenza della motivazione, che impone la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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