Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 11616 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, la relata di notifica, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omissione impedisce alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione a tutela del vincolo della cosa giudicata formale e comporta l’improcedibilità del ricorso. Non suppliscono la mancata contestazione del controricorrente, il mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio, né l’acquisizione mediante istanza di trasmissione, ove la relata non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. La sanzione non integra un eccessivo formalismo lesivo dell’art. 6 § 1 della Convenzione, avuto riguardo al ruolo particolare della Corte di cassazione.
Il Fatto
Due soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo convennero in giudizio dinanzi al Tribunale l’Agenzia delle Entrate e il suo direttore pro tempore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal fallimento della società. Assumevano che la condotta dell’Amministrazione finanziaria — il rifiuto di erogare i rimborsi IVA, la notifica di provvedimenti di sospensione annullati dal giudice tributario e i successivi avvisi di accertamento fondati sul sospetto di frodi fiscali, rivelatisi privi di seguito in sede penale — avesse indotto le banche a revocare il credito e a pretendere il rientro dei finanziamenti, provocando l’insolvenza e il fallimento.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo la responsabilità solidale dei convenuti. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, respinse invece le domande e condannò gli attori alle spese. Avverso tale decisione i soci proposero ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate e dal direttore con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del controricorso del direttore dell’ufficio. Il difensore aveva dichiarato di esercitare il patrocinio in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado. Richiamando il principio secondo cui la procura speciale per il giudizio di legittimità deve riguardare ex professo quel giudizio e non può essere rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata, la Corte dichiara inammissibile il controricorso.
Il ricorso principale, tuttavia, è improcedibile. Nel fascicolo non risulta inserito da alcuna parte alcun documento idoneo a dimostrare la notificazione della sentenza impugnata, affermata dai ricorrenti. Il ricorso si dichiara esplicitamente diretto contro la sentenza d’appello notificata in una certa data, ma di quella notificazione non è stata depositata la relata.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022: il ricorrente che, pur dichiarando la notificazione della sentenza in una certa data, depositi la copia autentica omettendo la relata, incorre nella improcedibilità. L’omissione impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, esigenza pubblicistica di rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. Irrilevanti sono la non contestazione del termine breve da parte del controricorrente e il mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. La sanzione è esclusa solo se la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.
La Corte esclude la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, resa in analoga fattispecie. La sanzione processuale risponde al legittimo fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e non integra un impedimento sproporzionato, avuto riguardo al ruolo della Corte di cassazione e al fatto che i ricorrenti erano assistiti da avvocati iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori.
Non soccorre il diverso principio — elaborato da Cass., Sez. 6-3, n. 17066 del 2013 — dell’inapplicabilità della sanzione quando la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso. Nella specie la sentenza è stata pubblicata il 25 febbraio 2022 e il ricorso è stato notificato solo il 28 aprile 2022, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. All’improcedibilità consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità e il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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