Nullo il decreto di espulsione tradotto solo in lingua veicolare senza accertamento (Cass. civ. Sez. I n. 12012 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreprensibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità o per l’inidoneità alla comunicazione della decisione in concreto assunta. L’accertamento in concreto della conoscenza della lingua compete al giudice di merito, che deve valutare gli elementi probatori acquisiti, comprese le dichiarazioni rese dall’interessato nel foglio-notizie.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero privo di permesso di soggiorno, proponeva opposizione davanti al giudice di Pace avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che il provvedimento era stato redatto in lingua italiana e tradotto in inglese, nonostante lo straniero non conoscesse alcuna delle due lingue.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d. Lgs. n. 286/1998 per l’asserita carenza dell’istruttoria e la nullità del decreto per omessa traduzione nella lingua del paese di provenienza, con violazione degli artt. 13, comma 7, d. Lgs. n. 286/1998, 24 e 3 Cost..

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente. La sentenza può essere motivata per relationem purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma. Nella specie il giudice di Pace non ha fondato il provvedimento acriticamente su dati richiamati per relationem, ma li ha vagliati e ritenuti correttamente valutati dal Prefetto, evidenziando che il ricorrente, privo di permesso di soggiorno, era stato oggetto di accertamenti accurati.

Il secondo motivo è fondato. Secondo l’orientamento della Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di espulsione amministrativa dello straniero grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario. L’accertamento in concreto spetta al giudice di merito, che deve valutare gli elementi probatori acquisiti, tra cui le dichiarazioni rese nel foglio-notizie (Cass. n. 243015/2020; n. 11877/2018).

È stato altresì affermato che è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità o per l’inidoneità alla comunicazione della decisione (Cass. n. 5837/2022, che ha dichiarato nullo il provvedimento redatto in inglese e non tradotto in lingua bengali).

Nel caso concreto, il giudice di Pace, pur dando atto dell’obbligo di accertare che l’autorità amministrativa avesse assolto l’onere di specificazione, non ha motivato sulla questione, come se avesse dato per scontata l’esistenza di una specifica ragione della mancata traduzione e senza l’assenso dell’istante circa l’uso della lingua inglese. Il decreto è stato redatto in lingua italiana e tradotto in inglese senza consentire all’interessato di esprimere la preferenza per la lingua del paese d’origine o per una lingua veicolare. In accoglimento del secondo motivo il provvedimento è cassato, con rinvio al giudice di Pace, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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