Espropriazione per pubblica utilità e rivendica prova acquisto a titolo originario (Cass. civ. Sez. II n. 14674 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’espropriazione per pubblica utilità costituisce un acquisto della proprietà a titolo originario in capo all’ente pubblico, e non è assimilabile a una vicenda negoziale. Ne consegue che, nell’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., il fatto che il bene sia stato oggetto di espropriazione non attenua l’onere probatorio del rivendicante, il quale deve documentare ininterrottamente i titoli fino all’acquisto originario. Tuttavia, una volta che l’espropriazione sia adeguatamente documentata, essa è idonea a integrare la prova della proprietà richiesta dalla norma. Il precedente che si limita ad affermare la persistenza dell’onere probatorio non esclude la qualificazione dell’espropriazione come acquisto a titolo originario.
Il Fatto
Con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio due soggetti davanti al Tribunale, assumendo di essere unico proprietario di un terreno e chiedendone il rilascio, la condanna a un’indennità per l’occupazione sine titulo e la restituzione dei frutti. La parte convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione.
Il Tribunale rigettava entrambe le domande. In appello, la Corte territoriale dichiarava nulla la sentenza di prime cure per mancata evocazione in giudizio di una litisconsorte necessaria e rimetteva le parti davanti al Tribunale, dove il giudizio era riassunto. Dopo il decesso dell’attore originario, la causa era riassunta dagli eredi. Il Tribunale confermava il rigetto; la Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, rigettava i gravami confermando il difetto di prova dei presupposti della rivendica e dell’usucapione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato che il dante causa aveva acquistato la proprietà del bene a titolo originario, a seguito di procedura espropriativa.
La Corte ha ritenuto la censura fondata. La Corte d’Appello, richiamando il precedente Cass. Sez. 2 n. 4633 del 1979, aveva affermato che la circostanza, pacifica, dell’espropriazione del terreno da parte dell’ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria e della successiva assegnazione non valesse ad assolvere la prova imposta dall’art. 948 cod. civ.
Secondo la Suprema Corte, però, quel precedente non afferma affatto che l’acquisto a seguito di esproprio non sia a titolo originario. Esso si limita a stabilire che, quando sia esercitata la rivendica, il fatto che il bene sia stato espropriato non comporta alcuna attenuazione dell’onere della prova, che incombe con uguale rigore sul rivendicante, sia che il titolo originario consegua all’esercizio del potere di espropriazione, sia che derivi da altra ipotesi prevista dal codice civile. In entrambi i casi, in presenza di contestazione, occorre la prova ininterrotta dei titoli derivativi fino all’acquisto originario o per il tempo necessario all’usucapione.
La Corte ha poi richiamato le pronunce successive che confermano la qualificazione: Cass. Sez. 2 n. 9643 del 2011; Cass. Sez. 6-2 n. 12586 del 2017; Cass. Sez. 2 n. 17172 del 2008; Cass. Sez. 1 n. 1730 del 1999. Le Sezioni Unite n. 651 del 2023 hanno ribadito che l’espropriazione per pubblica utilità non è assimilabile a una vicenda negoziale, trattandosi di atto autoritativo con cui l’amministrazione acquista la proprietà a titolo originario, con estinzione automatica dei diritti gravanti sul bene, da far valere unicamente sull’indennità.
Nel caso concreto, il bene assegnato discendeva da una procedura espropriativa, risultando dal d.P.R. n. 4128 del 1952 l’approvazione del piano particolareggiato e il trasferimento dei terreni in proprietà all’ente. La Corte territoriale ha quindi erroneamente interpretato il precedente del 1979, senza analizzare i vari titoli e l’evoluzione della giurisprudenza, sulla cui base ogni acquisto della proprietà in capo a un ente pubblico per espropriazione configura un’ipotesi di acquisto a titolo originario, idonea a soddisfare la prova richiesta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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