Revocatoria, il cessionario del credito beneficia degli effetti dell’azione pauliana (Cass. civ. Sez. III n. 11626 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito garantito da azione revocatoria esperita dal cedente è successore a titolo particolare nel diritto controverso e, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., è legittimato a intervenire nel giudizio promosso dal dante causa. La sentenza di accoglimento dell’azione pauliana giova ope legis al cessionario, che acquista il diritto di agire esecutivamente sui beni oggetto della revocatoria, in forza dell’art. 2902 cod. civ., dell’art. 1263 cod. civ. e dell’art. 2755 cod. civ. L’ipoteca gravante sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude l’eventus damni, da valutare con giudizio prognostico proiettato al futuro. La scientia damni del fideiussore non richiede l’esigibilità del debito restitutorio, essendo sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo dichiarava inefficaci, nei confronti della banca creditrice, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e l’atto di donazione con cui i fideiussori avevano trasferito immobili alla figlia. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia di primo grado, dopo che nel giudizio era intervenuta la società cessionaria del credito deteriorato per effetto di una scissione parziale.
I fideiussori proponevano ricorso per cassazione, contestando la legittimazione dell’intervenuta, la sussistenza del credito, l’eventus damni e la scientia damni.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione dell’intervenuta, ribadisce il principio per cui la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria giova al cessionario del credito, in virtù dell’art. 2902 cod. civ., dell’art. 1263 cod. civ. e dell’art. 2755 cod. civ. Il cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato a intervenire ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. in quanto portatore di un interesse attuale e concreto.
Quanto al secondo e al quarto motivo, la Corte li dichiara inammissibili per difetto del requisito di specificità: i ricorrenti si limitano a riproporre le tesi già disattese in appello, senza confrontarsi con le ragioni del giudice di merito, così proponendo un non motivo ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte conferma la piena aggredibilità degli atti. Il fondo patrimoniale non sottrae i beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori, poiché l’art. 2740 cod. civ. resta il principio di riferimento e l’art. 170 cod. civ. introduce solo un regime speciale di responsabilità. L’atto di costituzione del fondo è a titolo gratuito ed è soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., quando sussista la conoscenza del pregiudizio.
Sull’eventus damni, la Corte afferma che l’esistenza di un’ipoteca sul bene donato non ne esclude la configurabilità. La valutazione dell’idoneità dell’atto dispositivo a costituire pregiudizio va compiuta con giudizio prognostico, proiettato al futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia ipotecaria. È sufficiente il pericolo di danno e non il danno concreto.
Sul quinto motivo, la Corte ribadisce che l’azione revocatoria ordinaria presuppone la semplice esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità. In caso di fideiussione per future obbligazioni, gli atti dispositivi successivi alla prestazione della garanzia sono soggetti alla revocatoria in base al solo requisito soggettivo della scientia damni, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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