Conguagli per partite pregresse nel servizio idrico: vanno accertati secondo il metodo normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 18281 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dei conguagli per partite pregresse nel servizio idrico integrato, per i periodi anteriori al trasferimento delle funzioni di regolazione all’Autorità, va ricostruita sulla base del metodo tariffario normalizzato introdotto dal d.m. 1° agosto 1996, adottato in attuazione dell’art. 13 della legge n. 36 del 1994. L’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr non ha portata retroattiva né legittima il recupero di importi diversi o ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo vigente nel periodo di riferimento: esso assume autonomo valore precettivo solo con riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli dovevano essere quantificati e approvati dagli Enti d’ambito. Il giudice del rinvio deve pertanto accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’ambito corrispondano a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del metodo normalizzato, secondo il d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo.

Il Fatto

Alcuni utenti del servizio idrico integrato della Sardegna, gestito dalla società ricorrente, impugnavano le fatture recanti la voce “conguaglio delle partite pregresse 2005/2011”, chiedendo l’accertamento negativo del credito del gestore. Il giudice di pace accoglieva la domanda; il tribunale rigettava l’appello del gestore.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4456/2023, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e accoglieva il motivo di ricorso sul merito, enunciando il principio secondo cui è legittimo solo il recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione, con onere della prova a carico del gestore. In sede di riassunzione, il tribunale rigettava nuovamente l’appello, ritenendo non assolto l’onere probatorio. Avverso tale sentenza il gestore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il primo motivo, concernente la violazione delle regole sull’onere della prova, con assorbimento dei restanti. Il tribunale, pur dando atto che il gestore aveva depositato tutta la documentazione inerente alle partite pregresse per gli anni 2005-2015, ne ha contraddittoriamente affermato l’insufficienza probatoria.

Nel quadro ricostruttivo, la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 23858 del 26/8/2025, secondo cui i conguagli richiedibili dal gestore a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr sono solo le somme addebitabili agli utenti in ragione della disciplina tariffaria del d.m. 1° agosto 1996. Il fondamento dell’istituto è individuato nell’art. 13 della legge n. 36 del 1994, che ha imposto la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e ha previsto l’elaborazione di un metodo normalizzato per la determinazione della tariffa.

Il d.m. 1° agosto 1996, in particolare, prevedeva all’art. 8 meccanismi di revisione triennale della tariffa e, all’art. 9, obblighi di comunicazione degli scostamenti rispetto al piano finanziario: elementi correttivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticato all’utente in ragione dell’equilibrio tra ricavi e costi. La spettanza dei conguagli discende proprio dal mancato attuarsi di tali rettifiche tariffarie.

L’art. 31 della delibera n. 643/2013 ha solo fissato il termine del 30 giugno 2014 per la quantificazione e l’approvazione dei conguagli da parte degli Enti d’ambito, consentendo la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utente attraverso incrementi tariffari. Non integra pertanto una “tariffa integrativa retroattiva”, né lede l’affidamento dell’utente, il quale vede soltanto posticipato il recupero di somme che il gestore avrebbe potuto conseguire prima.

Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’ambito, pari a complessivi euro 88.780.000,00, siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del metodo normalizzato, secondo il d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al tribunale di Nuoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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