L’actio revocatoria non richiede la prova dell’insolvenza del debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 5121 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eventus damnis richiesto dall’art. 2901 c.c. per l’esercizio dell’azione revocatoria è integrato anche dalla sola modificazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficoltosa la soddisfazione coattiva del creditore, essendo sufficiente il pericolo di danno e non la dimostrazione dell’infruttuosità di una futura azione esecutiva. L’onere di provare la sussistenza del pregiudizio grava sul creditore, mentre il debitore ha l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie. In tema di intervento ad adiuvandum, la liquidazione delle spese processuali in favore dell’interveniente va parametrata al valore della causa principale, mentre il terzo che faccia valere un proprio diritto autonomo ha diritto al rimborso delle spese commisurato al valore della propria specifica domanda.
Il Fatto
Una società, creditrice per una somma accertata giudizialmente, proponeva azione revocatoria nei confronti della debitrice, la quale aveva ceduto a titolo gratuito, in due distinti momenti, la nuda proprietà di alcuni immobili e l’intero capitale sociale di un’altra società. Intervenivano nel giudizio anche altri creditori, tra cui uno con una propria autonoma domanda revocatoria e un altro con un intervento ad adiuvandum. Il tribunale accoglieva le domande principali e il giudice d’appello confermava la decisione, rigettando le censure della debitrice in ordine alla sussistenza del pregiudizio e alla natura degli interventi. Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione dalla debitrice, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’insussistenza dell’eventus damnis. Il Collegio ha rilevato che la censura, pur formalmente incentrata su una violazione di legge, sollecitava una nuova valutazione delle risultanze fattuali, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato per cui, ad integrare il pregiudizio, è sufficiente che l’atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del creditore, realizzando una modificazione qualitativa del patrimonio, come nel caso della trasformazione di un bene in denaro. Ha precisato che il creditore aveva assolto all’onere probatorio, mentre la debitrice non aveva dimostrato che il suo patrimonio residuo fosse capiente.
In relazione al secondo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, escludendo la motivazione apparente. La corte territoriale aveva correttamente valutato che la debitrice, alla data del primo atto dispositivo, era esposta per una garanzia fideiussoria rilasciata alla banca. La successiva quantificazione del debito in misura minore non rilevava, poiché il debitore è tenuto a garantire con il suo patrimonio anche le obbligazioni future di cui conosca l’esistenza, seppur non ancora liquide ed esigibili.
Il terzo motivo, concernente la posizione di un creditore intervenuto, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e ha evidenziato come la ricorrente avesse omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente collocato la consapevolezza del pregiudizio al momento dell’atto dispositivo.
Il quarto motivo, riguardante l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi. La Corte ha condiviso l’accertamento del giudice di merito, che aveva individuato l’interesse concreto e attuale dell’interveniente a sostenere le ragioni dell’attrice, in quanto coobbligato al pagamento di tributi e titolare di un credito per spese di lite.
Il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali, è stato ritenuto infondato nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum, la cui posizione ancillare giustifica la liquidazione parametrata al valore della causa principale. La censura è stata, invece, ritenuta astrattamente fondata nei confronti del creditore intervenuto con domanda autonoma, ma è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la corretta applicazione dei parametri medi per lo scaglione di valore avrebbe comportato una liquidazione superiore a quella contestata.
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Nota della Redazione
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