Motivazione omessa sui motivi di appello e prescrizione decennale dei tributi erariali (Cass. civ. Sez. V n. 11678 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione omessa la sentenza di appello che si limiti a esaminare la sola questione della prescrizione senza pronunciarsi sui motivi relativi alla validità delle notifiche delle cartelle presupposte dall’intimazione impugnata; tale vizio non è integrabile in sede di legittimità, involgendo accertamenti in fatto preclusi alla Corte. Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA), in mancanza di espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non operando l’estinzione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Avellino una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione. La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso; la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava poi l’appello, confermando la correttezza della decisione di primo grado sulla prescrizione decennale dei tributi erariali e triennale della tassa automobilistica.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; le agenzie intimate resistevano con controricorso. La causa era trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo — rubricati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. — sono esaminati congiuntamente perché entrambi denunciano una motivazione omessa o apparente. Il ricorrente aveva specificamente richiamato i motivi di appello con cui aveva disconosciuto la conformità all’originale delle fotocopie prodotte, aveva dedotto la mancanza di prova della notifica di talune cartelle e aveva eccepito la nullità delle notifiche delle altre sotto molteplici profili.

La Corte rileva che, a fronte di tali doglianze, la C.T.R. si è limitata a esaminare la questione della prescrizione; anche il richiamo finale alla correttezza della sentenza impugnata appare riferito a quella sola questione. Ne deriva che la motivazione sui motivi di appello relativi alla presenza o meno di una valida notifica delle cartelle presupposte è del tutto omessa e non può essere integrata in sede di legittimità, venendo in rilievo questioni anche in fatto. Il primo e il terzo motivo sono quindi fondati.

Il secondo motivo è invece infondato. Il ricorrente sosteneva l’erroneità dell’indirizzo secondo cui le pretese per tributi erariali sono soggette a prescrizione decennale, invocando l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. La Corte richiama il principio di ampia portata affermato dalle Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui il termine di prescrizione del credito portato da una cartella non impugnata non è sempre quello decennale dell’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa. Nel caso dei tributi erariali, in mancanza di espressa previsione di legge, vale il termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., poiché tali crediti non costituiscono prestazioni periodiche e i relativi presupposti vanno valutati in relazione a ciascun anno d’imposta.

La Corte dichiara tardiva la doglianza contenuta in memoria sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, assente nel motivo e non precisata quanto alla sua prospettazione in appello, ricordando che le memorie illustrano i motivi già enunciati e non ne integrano di nuovi. Rileva infine che le agenzie hanno chiesto darsi atto della cessata materia del contendere in relazione a due cartelle, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018, questione che richiede accertamenti in fatto rimessi al giudice del rinvio. Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi esaminati, rigettato il secondo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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