Omessa pronuncia del giudice d’appello sul merito della rendita catastale: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15404 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza del giudice d’appello che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di rettifica della rendita catastale di un immobile a destinazione speciale, si limiti a vagliare l’adeguatezza motivazionale dell’atto e la sussistenza della stima diretta, senza pronunciarsi sul merito della contestazione relativa alla correttezza della rendita attribuita. In materia di classamento di immobili censiti nei gruppi D ed E, l’attribuzione della rendita avviene con stima diretta per ogni singola unità, con procedimento diretto fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile, ovvero indiretto, basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, senza che sia necessaria l’effettuazione di un previo sopralluogo. L’obbligo di motivazione dell’avviso emesso all’esito della procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la differenza di rendita derivi da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di un’unità immobiliare a destinazione speciale, classificata in categoria D/8, elevandola da Euro 72.830,00 ad Euro 84.493,38, fermo restando il classamento proposto dalla società contribuente con procedura DOCFA. La società, che aveva concesso l’immobile in locazione per l’esercizio di attività commerciale, impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita in appello, confermava la decisione, ritenendo adeguata la motivazione dell’avviso in quanto fondato su una stima diretta dell’immobile. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello, afferente il merito della corretta determinazione della rendita.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente aveva dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo di gravame relativo al merito della controversia. Gli Ermellini hanno precisato che il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi del tutto la decisione su una domanda o su un capo di essa ritualmente proposta, e va denunciato esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., mentre l’omessa motivazione, che presuppone l’avvenuto esame della questione, è deducibile ai sensi del n. 5) della medesima disposizione.
Nella specie, la CTR, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’adeguatezza motivazionale dell’avviso, si è limitata ad affermare che la stima diretta operata dall’Ufficio integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di accertamento, omettendo ogni valutazione sulla correttezza della rendita attribuita al cespite. Tale affermazione, secondo la Corte, evidenzia la completa pretermissione dell’esame del motivo di appello concernente il merito della rettifica, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il terzo motivo, con cui la società deduceva la violazione delle norme catastali per l’erronea affermazione dell’avvenuta esecuzione di una stima diretta, è stato invece respinto. La Corte ha rammentato che per gli immobili a destinazione speciale l’attribuzione della rendita avviene con stima diretta, tanto con procedimento diretto, incentrato sul reddito lordo ritraibile, quanto con procedimento indiretto, fondato sul valore di mercato ovvero sul costo di ricostruzione, tenendo conto dell’adeguato coefficiente di riduzione per il deprezzamento. Ha inoltre precisato che la circolare n. 6/T del 2012, elevata a rango normativo dall’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, definisce la stima diretta come quella effettuata puntualmente sugli immobili per i quali non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe, chiarendo che la rendita può essere determinata con procedimento diretto o indiretto.
Quanto alla dedotta necessità del sopralluogo, la Corte ha ribadito che l’attribuzione della rendita ai fabbricati a destinazione speciale non presuppone un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso. L’ultimo motivo, concernente la carenza motivazionale dell’avviso, è stato infine ritenuto infondato, in quanto la rettifica era intervenuta all’esito di una procedura DOCFA e i dati forniti dal contribuente non erano stati disattesi ma soltanto rivalutati, con la conseguenza che l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
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Nota della Redazione
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