Inammissibile il ricorso per cassazione privo di motivi specifici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11791 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, in quanto diretto a censurare i vizi tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., deve articolarsi in motivi riconducibili in modo chiaro e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dalla norma. Il rispetto del principio di specificità impone l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, che illustrino le inosservanze di norme o principi di diritto e chiariscano come sia avvenuta la violazione ascritta alla pronuncia di merito. La carenza di tale requisito di contenuto-forma rende il ricorso inammissibile, essendo i requisiti formali funzionali al ruolo nomofilattico della Corte e coerenti con la giurisprudenza della Corte EDU, che non impone l’abbattimento delle condizioni di ricevibilità del giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità assorbe e priva di fondamento la richiesta di rimessione alle Sezioni unite.
Il Fatto
Un lavoratore aveva proposto ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della società datrice di lavoro, di un fondo pensionistico e di un ulteriore soggetto. Il Tribunale, in composizione collegiale, aveva respinto il reclamo avverso l’ordinanza che aveva rigettato il ricorso. La Corte d’Appello adita ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che, ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., il provvedimento che definisce il reclamo cautelare non è appellabile.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La società datrice di lavoro ha resistito con controricorso. La questione che giunge alla Suprema Corte investe l’ammissibilità del ricorso e la sua idoneità a superare il vaglio dei requisiti di contenuto-forma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso non rispetta i requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità. I motivi deducono in maniera generica la violazione di diverse norme di legge, la nullità e l’inesistenza della sentenza, l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, l’error in procedendo e la violazione dell’art. 111 Cost., senza adeguato riferimento al contenuto del provvedimento impugnato e alla sua ratio decidendi.
Quest’ultima, osserva la Corte, si esaurisce nella inappellabilità del provvedimento che definisce il reclamo cautelare. La censura non si confronta con tale nucleo argomentativo e resta sul piano della deduzione astratta. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la specificità dei motivi impone l’illustrazione delle ragioni di diritto dell’impugnazione, che sole chiariscono e qualificano il contenuto della censura.
La Corte valorizza, inoltre, i requisiti di contenuto-forma imposti per la redazione del ricorso, qualificandoli come funzionali al ruolo nomofilattico della Suprema Corte. Sul punto richiama la giurisprudenza della Corte EDU, che ha riconosciuto la legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità, nonché l’orientamento delle Sezioni Unite n. 30996 del 2017, secondo cui il diritto di accesso al giudice di ultima istanza non è assoluto e gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento nel fissare le condizioni di ricevibilità.
Discendono da tali premesse due conseguenze. La prima è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del soccombente alle spese in favore della controricorrente. La seconda è che la palese inammissibilità priva di fondamento la richiesta di rimessione alle Sezioni unite. Il giudizio, definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una in favore della Cassa delle ammende, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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