L’impresa consorziata è estranea al rapporto di appalto stipulato dal consorzio (Cass. civ. Sez. I n. 29441 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio con attività esterna costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dotato di propria soggettività e patrimonio, distinto dalle imprese consorziate. Nei rapporti con i terzi, il consorzio agisce quale mandatario dei consorziati, senza bisogno di spenderne il nome, e risponde delle relative obbligazioni, con applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 2615, secondo comma, cod. civ. Ne consegue che la singola impresa consorziata non è legittimata ad agire nei confronti del committente per i crediti derivanti dal contratto di appalto stipulato dal consorzio, potendo far valere le proprie pretese solo nei confronti del consorzio stesso, nel rapporto interno. In materia di appalto di opere pubbliche, i lavori extra-contratto non previamente autorizzati non danno diritto ad alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di indebito arricchimento, salvo che ricorrano le condizioni tassative della tempestiva riserva, della indispensabilità accertata in sede di collaudo, del riconoscimento da parte della committente e del rientro nei limiti delle spese approvate.
Il Fatto
L’ATER di Potenza proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un’impresa individuale per il pagamento di lavori aggiuntivi, non previsti nel contratto di appalto stipulato con un consorzio con attività esterna. Il tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’impresa consorziata e rigettando le domande di indebito arricchimento formulate sia dall’impresa sia dal consorzio, per mancata tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità.
La corte d’appello confermava la decisione, escludendo l’esistenza di un autonomo rapporto contrattuale tra l’impresa consorziata e l’ente appaltante, e ritenendo infondata l’azione ex art. 2041 cod. civ. per il carattere residuale dell’azione e per la natura di arricchimento imposto delle opere eseguite senza autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omesso esame degli esiti della CTU, per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché per la natura di mero elemento istruttorio della consulenza tecnica, non inquadrabile nel vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Inoltre, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2602, 2607 e 2315 cod. civ., la Corte ha escluso che la partecipazione al consorzio determini l’assorbimento delle imprese in un organismo unitario, ma ha ribadito che il consorzio con attività esterna, nel contrattare con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati in nome proprio, creando una duplicità di legittimazioni passive in via alternativa o cumulativa ex art. 2615, secondo comma, cod. civ.. Il consorzio è l’unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del committente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di consorzi stabili.
I motivi concernenti i lavori extra-contratto sono stati dichiarati inammissibili o infondati. I lavori aggiuntivi eseguiti dall’appaltatore senza preventiva autorizzazione non danno diritto ad alcun compenso, neppure a titolo di indebito arricchimento, per la necessità di protezione del pubblico interesse, essendo il direttore dei lavori qualificabile quale falsus procurator dell’ente. La corte ha poi escluso l’operatività dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., non ricorrendo l’ipotesi di mandato senza rappresentanza, e ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia, non essendo stata la stessa riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.500,00 oltre esborsi, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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