Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire dinamico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11792 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che l’invalida notificazione della cartella di pagamento abbia ingenerato di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, tipizza i casi in cui l’invalidità della notificazione fonda l’interesse ad agire. Trattandosi di condizione dell’azione di natura dinamica, essa può assumere diversa configurazione per effetto di norma sopravvenuta fino al momento della decisione e la relativa sussistenza deve essere dimostrata anche nei giudizi pendenti. Nei gradi di merito occorre il tempestivo ricorso alla rimessione in termini; nel giudizio di legittimità è necessario il deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. L’appello è inammissibile quando la parte argomentativa non confuti le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Il contribuente propone appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’opposizione a un estratto di ruolo relativo a 41 cartelle di pagamento. La Corte d’Appello di Catanzaro dichiara l’appello inammissibile per carenza della parte argomentativa dell’impugnazione: l’appellante si era doluto della sola qualificazione dell’azione in termini di opposizione all’esecuzione, mentre la domanda era diretta a un accertamento negativo della pretesa, senza confutare le argomentazioni del tribunale.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente articola tre motivi di ricorso per cassazione. Gli enti intimati non depositano controricorso. La causa è trattata e decisa all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte respinge anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata nelle memorie illustrative: dagli elementi forniti dal ricorrente non risulta che alcuna delle cartelle o degli avvisi richiamati nell’intimazione di pagamento sia compresa nell’elenco dei titoli menzionati nel ricorso, né l’importo complessivo degli otto titoli dichiarati prescritti corrisponde alla sommatoria degli importi delle 41 cartelle elencate.
Quanto ai primi due motivi, il giudice di legittimità osserva che l’invocato annullamento automatico previsto dalle disposizioni sulla rottamazione non coinvolge i carichi affidati all’agente della riscossione anteriormente all’1/1/2000, né quelli affidati nel decennio di osservazione di importo superiore alle soglie di legge, comprensive di capitale e interessi, come previsto dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 e dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018. Difetta inoltre la specificità del motivo, per la mancanza di elementi sulla data di affidamento dei carichi da parte degli enti impositori, non ricostruibile dalla sola data dell’omesso pagamento. Il motivo è formulato come violazione di legge e non come omesso esame di un fatto decisivo.
Il terzo motivo è infondato. Il tribunale aveva espressamente qualificato l’azione come accertamento negativo, derivandone la carenza di interesse ad agire, poiché l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo il caso di mancanza o nullità della notificazione delle cartelle e poiché tutte le cartelle erano state regolarmente notificate. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto non confutato l’argomento del primo giudice, fondato sulla omessa qualificazione dell’azione e sulla positiva verifica delle notifiche. Il principio di diritto di Cass. S.U. n. 27199/2017 è stato confermato da ord. n. 13535/2018 e da S.U. n. 36481/2022.
Un’ulteriore ragione di inammissibilità assorbe ogni altra questione. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera il bisogno di tutela e plasma l’interesse ad agire, condizione dinamica che può configurarsi diversamente anche per norma sopravvenuta fino alla decisione. La disposizione si applica ai processi pendenti: nei gradi di merito mediante tempestiva rimessione in termini, in cassazione mediante deposito ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Il ricorrente non ha allegato alcuno dei casi tipizzati di pregiudizio, né ha documentato la relativa ricorrenza. Le spese sono compensate; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.