Conciliazione giudiziale copre dedotto e deducibile come il giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12156 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. non è un negozio di diritto privato puro e semplice: essa si caratterizza per il necessario intervento del giudice e produce, da un lato, l’effetto processuale di chiusura del giudizio e, dall’altro, gli effetti sostanziali del negozio contestualmente stipulato. Al pari della sentenza, la transazione è destinata a coprire il dedotto e il deducibile. Il verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice, è atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione scevra da vizi logici ed errori giuridici. La contestazione ermeneutica va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. cod. civ. e la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, non la mera contrapposizione di un’interpretazione diversa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo determinato della Regione siciliana, aveva chiesto il riconoscimento della progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 per il periodo 2005-2007 e della categoria C7 dal 2008, lamentando l’applicazione parziale dell’art. 109 del CCRL 2002/2005. Il Tribunale di Catania aveva respinto le domande e la Corte d’Appello di Catania aveva rigettato il gravame.
La Corte territoriale ha accolto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti in data 1.6.2010, con cui il ricorrente aveva accettato l’adeguamento alla posizione economica C5, rinunciando al decreto ingiuntivo e al diritto oggetto di altro procedimento pendente. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere il giudice di appello ritenuto la domanda coperta dal giudicato implicito formatosi sul verbale di conciliazione. Il ricorrente sostiene che la conciliazione non costituisce antecedente logico necessario della domanda proposta, diversa quanto a petitum e causa petendi.
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui il giudice di merito ha accertato il carattere transattivo.
Richiamando Cass. n. 23482 del 2017 e Cass. n. 690 del 2005, la Corte chiarisce che l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. La transazione, quale strumento di definizione della lite, è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.
La Corte sottolinea che la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti e il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice, è a ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 9070 del 2013). Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei criteri di logica ermeneutica (cfr. Cass. n. 21576/2019).
La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. n. 946/2021; Cass. n. 28319/2017). Il ricorrente censura impropriamente come violazione della disciplina del giudicato l’interpretazione della conciliazione, che il giudice di appello ha invece condotto nel rispetto dei criteri ermeneutici. La Corte dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso, senza attribuzione delle spese, e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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