Contributi Gestione separata: la proroga del versamento sposta il termine di prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13457 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il versamento, senza che assuma rilievo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale non costituisce presupposto del credito contributivo. Il differimento di tale termine, disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010 in favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, concerne tutti coloro che versano in tale condizione, a prescindere dal regime fiscale concretamente applicato. La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente l’occultamento doloso del debito, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito. Ove sia proposta una censura inerente alla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie, ivi compreso il dies a quo, rimane sub iudice, potendo la Corte individuarne l’esatto esordio.
Il Fatto
Una professionista, iscritta d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009, impugnava davanti al Tribunale l’avviso di addebito notificato dall’INPS per il recupero di contributi. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, dichiarando prescritto il credito contributivo. La Corte d’appello, nel rigettare il gravame dell’istituto previdenziale, riteneva che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 e che la notifica dell’avviso bonario, avvenuta il 30 giugno 2015, fosse intervenuta dopo la maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità della proroga del termine di versamento al 6 luglio 2010. Il Collegio ha preliminarmente precisato che, quando è proposta una censura relativa alla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie prescrizionale, compresa l’individuazione del dies a quo, resta devoluta al giudice di legittimità, trattandosi di una quaestio iuris logicamente pregiudiziale.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui il d.P.C.M. 10 giugno 2010, avente natura regolamentare, ha differito il termine di versamento dei contributi per l’anno 2009 al 6 luglio 2010. Tale differimento si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto a coloro che, in concreto, risultino fiscalmente assoggettati a tali studi per non aver optato per un diverso regime fiscale. L’agevolazione non può quindi essere negata a chi, come la contribuente, beneficiava del regime dei minimi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla natura dell’attività svolta.
Ne consegue che, con riferimento ai contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, nella specie prorogata al 6 luglio 2010. La notifica dell’avviso bonario intervenuta il 30 giugno 2015 ha pertanto utilmente interrotto il termine quinquennale, non essendo ancora maturata la prescrizione.
La Corte ha infine ribadito che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, essendo tale circostanza oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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Nota della Redazione
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