Laurea e 24 CFU non valgono per la seconda fascia delle graduatorie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12211 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione all’insegnamento. A tale titolo non possono essere equiparati coloro che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 crediti formativi universitari ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022. Questi ultimi devono trovare posto nella terza fascia. Il possesso dei titoli di accesso al concorso costituisce mero presupposto di partecipazione e non si traduce in abilitazione, che si consegue solo con il superamento delle prove concorsuali. La distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante è ontologica e non ammette equiparazioni analogiche.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in Giurisprudenza e in possesso di 24 CFU in settori psico-antropopedagogici conseguiti nel dicembre 2019, ha adito il giudice di primo grado per ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente per l’ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, oltre che nella prima fascia delle GPS per determinate classi di concorso. Egli era collocato nella terza fascia e sosteneva che il proprio titolo fosse intrinsecamente abilitante.
Il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda con riguardo all’inserimento in seconda fascia. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello del Ministero. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie la censura. Il Ministero ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59 del 2017, della legge n. 124 del 1999, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 384 del 2017, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente reputato sufficiente il possesso della laurea e dei 24 CFU per l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso con Cass. n. 7084 del 15 marzo 2024 — confermato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024 — secondo cui nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vanno inseriti i soli titolari di abilitazione, non essendo equiparabili coloro che vantino il solo possesso congiunto di laurea e 24 crediti formativi universitari. Non emergono ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione viene richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Il principio si fonda sulla distinzione tra titolo di abilitazione — conseguibile solo all’esito dei percorsi abilitativi previsti e disciplinati dal legislatore — e titolo di studio, nonché tra il titolo abilitante e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali. Distinzione costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa.
L’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo applicabile ratione temporis, è chiaro nel prevedere al comma 1 che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale e di 24 CFU costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso. Come precisa il comma 4-ter, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce. Il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante, ha equiparato ai titoli abilitanti specifici l’idoneità conseguita con l’esito positivo delle prove del concorso, ma non il solo possesso dei titoli necessari alla partecipazione.
Priva di fondamento è dunque la tesi del giudice di merito, secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l’inclusione nella seconda fascia. Il d.m. n. 131 del 2007 include in tale fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ma in possesso dei titoli che ne avrebbero consentito l’iscrizione, e dunque, oltre al titolo di studio, della specifica abilitazione o dell’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle domande proposte. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità e novità della questione.
Nota della Redazione
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