Censure su obiter dicta inammissibili in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4482 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono considerazioni della sentenza di merito eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione sono inammissibili, poiché tali argomentazioni di mero rinforzo, al pari degli obiter dicta, sono improduttive di effetti giuridici e insuscettibili di gravame o di censura in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione deve, altresì, essere autosufficiente: anche alla luce dell’interpretazione elastica del requisito di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il contenuto delle censure deve rendere chiara e completa la cognizione dei fatti indispensabili ad apprezzare la decisività dei rilievi, non potendo l’onere di trascrizione degli atti processuali trasmodare in un eccessivo formalismo. In materia di piccola colonia, la prova della sussistenza del rapporto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., grava sulla parte che intende far valere il diritto all’iscrizione negli elenchi e alla indennità di disoccupazione.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva domanda giudiziale volta all’accertamento di un rapporto di piccola colonia con la concedente, con diritto all’iscrizione nei relativi elenchi e alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione, la rigettava, ritenendo non raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, della quale era onerata la parte privata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con i primi due, deduceva la violazione dell’art. 21 della legge n. 203 del 1982, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2164 cod. civ., nonché l’omessa motivazione, sostenendo che il divieto di subaffitto non si riferisce ai contratti di tipo associativo ma ai contratti di affitto di fondi rustici. Con il terzo motivo, deduceva la violazione dell’art. 31, terzo comma, della legge n. 203 del 1982, in tema di verifica della redditività dei fondi. Con il quarto, lamentava la violazione di plurime norme, assumendo che non era in contestazione l’effettivo svolgimento dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, rilevando come le censure non cogliessero il nucleo decisionale centrale della sentenza impugnata. Il decisum della Corte territoriale riposava, infatti, sull’esclusione della sussistenza del rapporto di piccola colonia per carenza di prova, della quale era onerata la parte privata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Le ulteriori argomentazioni relative alla portata degli artt. 21 e 31 della legge n. 203 del 1982 esprimevano, invece, osservazioni di mero rinforzo.
Secondo il Collegio, i motivi investivano considerazioni eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione. Tali passaggi motivazionali, al pari degli obiter dicta, sono improduttivi di effetti giuridici e, pertanto, insuscettibili di gravame o di censura in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando i precedenti di Cass. n. 11160 del 2004, Cass. n. 23635 del 2010, Cass. n. 1815 del 2012, Cass. n. 28923 del 2018 e Cass. n. 20719 del 2019.
Quanto al quarto motivo, la Corte ne ha rilevato il difetto di specificità, per la carenza di una adeguata trascrizione degli atti processuali necessari a sostenere i rilievi. Ha tuttavia precisato che il requisito di autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità con l’evoluzione giurisprudenziale recepita dal novellato art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (d.lgs. n. 149 del 2022) e con i principi della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU a condizione che non trasmodi in un eccessivo formalismo.
Tale interpretazione elastica non esonera, però, il ricorrente dall’onere di rendere chiara e completa la cognizione dei fatti indispensabili ad apprezzare la decisività dei rilievi. Nella specie, questo requisito difettava. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese, la Corte non ha provveduto, ricorrendo le condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come da Cass. n. 37973 del 2022. Ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.