Compensi professionali e ammissione al passivo: censure di fatto inammissibili (Cass. civ. Sez. I n. 12215 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo per crediti da compensi professionali, il ricorso per cassazione è inammissibile quando censuri l’accertamento del contenuto della lettera d’incarico e dell’attività professionale svolta, trattandosi di valutazione riservata al giudice del merito. È parimenti inammissibile, per estraneità alla ratio decidendi, il motivo che investa profili non esaminati nel provvedimento impugnato, quali l’opponibilità della data del conferimento d’incarico. La qualificazione giuridica adottata dal giudice, sebbene imprecisa, non inficia il dispositivo di rigetto, purché conforme al diritto.
Il Fatto
Due avvocati proposero domanda di ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria per un importo di oltre 535.000 euro, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per l’assistenza prestata nel procedimento di ammissione alla procedura di insolvenza e in due giudizi per dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato accolse la domanda solo per il minore importo di 22.851 euro, ammesso in prededuzione.
I professionisti proposero opposizione, che il Tribunale rigettò, rilevando anche l’estraneità di uno dei ricorrenti rispetto alla lettera di conferimento d’incarico del 9.6.2014. Contro il decreto del Tribunale gli avvocati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in tre censure. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La Corte esamina l’unico motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 93 legge fall. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., articolato in tre censure: la carenza di legittimazione passiva di uno dei ricorrenti, la mancata prova dell’attività professionale propedeutica e l’esame del contenuto della lettera d’incarico.
Il motivo è complessivamente inammissibile. In parte censura l’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito; in parte pone questioni estranee alla ratio decidendi del decreto impugnato. Il Tribunale ha constatato che, nella lettera di incarico, uno dei ricorrenti non era menzionato tra i professionisti incaricati e non poteva quindi avvalersi di quel documento come prova dell’incarico. La Corte osserva che si sarebbe potuto discutere della formula adottata — “carenza di legittimazione attiva” — ma ciò nulla toglie alla conformità al diritto del dispositivo di rigetto.
Quest’ultimo si fonda sull’accertamento in fatto del contenuto della lettera d’incarico, peraltro non contestato dal ricorrente, che si limita a ribadire di avere svolto attività professionale. Circa lo svolgimento dell’attività, che riguarda entrambi i ricorrenti, si tratta di fatto in parte pacifico — essendo stato ammesso un credito in prededuzione — e in parte oggetto di insindacabile accertamento negativo del giudice del merito.
Il motivo è inoltre inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi là dove si propone di dimostrare la certezza della data del conferimento d’incarico del 9.6.2014. Nel decreto impugnato non viene messa in discussione l’opponibilità del documento alla procedura. Su quella base, anzi, è stata negata la legittimazione attiva di uno dei ricorrenti ed è stata rilevata l’incongruità dell’importo richiesto rispetto al contenuto della lettera, che prevedeva un compenso di 120.000 euro, oltre ad ulteriori 180.000 per l’assistenza in un’eventuale fase di concordato mai avviata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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