Omessa pronuncia sull’art. 148 t.u.i.r. e motivazione apparente sui conti dei consiglieri (Cass. civ. Sez. V n. 12266 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da omessa pronuncia, denunziabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che non spenda alcuna parola sull’applicazione dell’art. 148 t.u.i.r. e sulla qualificazione dell’attività svolta dall’ente associativo, trattandosi di caposaldo argomentativo dell’accertamento. È altresì viziata da motivazione apparente la sentenza che ritenga riferibili all’associazione le movimentazioni di conti intestati a soggetti diversi sulla sola base della qualifica di consigliere, senza indicare il ruolo concreto e operativo svolto nell’ambito dell’ente. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 decorre dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e non è violato quando il contribuente abbia comunque interlocuito con l’amministrazione.
Il Fatto
Un circolo associativo ha impugnato un avviso di accertamento relativo a un anno d’imposta, contenente riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP ai sensi degli artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973. L’atto si fondava sulla presunzione di ricavi non dichiarati desunti dalle ingenti movimentazioni di conti correnti intestati al presidente e ai consiglieri.
La commissione provinciale aveva respinto l’impugnazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando nullità per motivazione apparente, violazione del contraddittorio preventivo, omessa pronuncia sul regime degli enti associativi e violazione del principio di capacità contributiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente i vizi motivazionali, perché ciascuno è riferito a un distinto motivo di appello. Ricorda l’orientamento consolidato secondo cui la motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. La motivazione sintetica resta invece legittima, purché il giudice indichi le ragioni e gli elementi ritenuti dirimenti.
Il primo motivo, sulla mancata instaurazione del contraddittorio, è infondato: dagli atti risulta l’espletamento del confronto, documentato anche dalla rettifica in autotutela. Analogamente infondato è il secondo motivo. Il termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 decorre dal rilascio di copia del processo verbale, avvenuto il 27/06/2014, mentre l’interlocuzione con l’ufficio è proseguita fino al 05/11/2014: il diritto di essere ascoltato ex art. 41 Carta di Nizza non risulta compresso.
È invece fondato il terzo motivo. La sentenza d’appello non ha speso alcuna parola sull’applicazione dell’art. 148 t.u.i.r. e sulla qualificazione dell’attività del circolo, pur trattandosi di caposaldo dell’accertamento e di censura riproposta in primo e secondo grado. Il giudice di rinvio dovrà accertare e qualificare le attività svolte, verificando se rientrino, in tutto o in parte, nell’ambito applicativo della norma.
È fondato anche il quarto motivo. La CGT2 ha ritenuto riferibili all’associazione le movimentazioni dei conti intestati a terzi sulla sola base della qualifica di consigliere, senza indicare il ruolo concreto e operativo svolto nell’ente. La motivazione è perciò inidonea a far conoscere l’iter logico-giuridico seguito, con un salto argomentativo non colmabile dall’interprete.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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