La liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari deve essere motivata e il controricorso dell’Agente della riscossione con avvocato libero-professionista è inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 6438 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il controricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro nel giudizio di legittimità, ove non ricorrano i presupposti di legge (conflitto di interessi, indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato o apposita delibera motivata), atteso che la procura rilasciata in violazione di tali condizioni è invalida e la relativa eccezione è rilevabile anche d’ufficio. In tema di spese di lite, il giudice di merito, in presenza di una nota spese specifica, non può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 senza fornire una motivazione adeguata, esponendo le ragioni della riduzione o dell’eliminazione delle singole voci, fermo restando il limite dell’art. 2233, secondo comma, c.c. che preclude liquidazioni simboliche.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio promosso dal contribuente avverso iscrizioni di fermo amministrativo su due autoveicoli. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’allora concessionario Equitalia sud s.p.a., aveva dichiarato inammissibile l’appello perché notificato dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica di altro appello contro la medesima sentenza, con conseguente consumazione del potere di impugnazione. Il giudice di secondo grado aveva altresì condannato il concessionario al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione dei minimi tariffari e l’assenza di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, nonché il mancato esame della nota spese prodotta. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, succeduta a Equitalia sud s.p.a., ha resistito con controricorso, depositando memoria per l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, ha precisato che l’Agenzia, nel giudizio di legittimità, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo che ricorrano i presupposti della convenzione (conflitto di interessi, indisponibilità o apposita delibera). Nel caso di specie, non essendo emersa alcuna traccia di tali presupposti né in atti né nella procura, la Corte ha rilevato l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del controricorso.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati. Ha affermato il principio per cui, in presenza di una nota spese specifica, il giudice non può limitarsi a una determinazione globale dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare adeguatamente la riduzione o l’eliminazione delle voci, senza tuttavia dover rispondere puntualmente a ogni singola indicazione.
Ha inoltre ribadito che, nella vigenza del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari non è soggetto a controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa quando il giudice intenda discostarsi dai limiti, aumentando o diminuendo gli importi, fermo restando il divieto di liquidare somme simboliche ai sensi dell’art. 2233, secondo comma, c.c. Nel caso di specie, la CTR aveva liquidato euro 500,00 per un giudizio di appello del valore di euro 76.744,95, in misura inferiore ai minimi tariffari e senza alcuna motivazione, anche in relazione alla nota spese prodotta.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a quest’ultima la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.