Rivalsa IVA su TARI e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 5 n. 18017 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il contribuente richiede alla società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta a titolo di IVA in occasione del pagamento della TARI appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, ossia il concessionario, e il rapporto dedotto in giudizio non è tributario ma di natura privatistica tra privati. Il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 37 c.p.c., salvo che sul punto si sia formato il giudicato esplicito o implicito. Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e della riscossione della tariffa per il Comune di Nogara emetteva nei confronti di una società e di tre persone fisiche le fatture relative alla TARI per l’anno 2016, operando la rivalsa dell’IVA sull’importo dovuto a titolo di tributo. I contribuenti impugnavano le fatture dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, che accoglieva i ricorsi ritenendo la TARI di natura non imponibile. La Commissione Tributaria Regionale per il Veneto rigettava l’appello della concessionaria, escludendo la natura di corrispettivo della TARI ai fini dell’applicabilità dell’IVA.
La società concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo la natura non tributaria ma di corrispettivo della TARI, con conseguente assoggettabilità ad IVA del prelievo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Ha innanzitutto verificato che, nel caso di specie, non si era formato il giudicato interno sulla questione di giurisdizione, poiché la società appellante aveva tempestivamente formulato la specifica doglianza della carenza di giurisdizione del giudice tributario già con l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
Richiamando l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. e i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Corte ha rammentato che il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, purché non si sia formato il giudicato esplicito o implicito sulla questione. Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando la causa sia stata decisa nel merito e la decisione contenga statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, con esclusione dei casi in cui l’unico tema dibattuto sia stato l’ammissibilità della domanda o in cui la motivazione riveli che la decisione di merito per saltum abbia assorbito ogni altra valutazione.
Nel merito della questione, la Corte ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 2064/2011 e Sezioni Unite n. 17113/2017, secondo cui il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario di tipo pubblicistico. La speciale lite tributaria nasce solo dal contrasto rispetto a una concreta e autoritativa pretesa impositiva, che presuppone l’esercizio del potere impositivo nello schema potestà-soggezione: se manca un soggetto investito di potestas impositiva, manca il rapporto tributario.
La Corte ha inoltre precisato, valorizzando la medesimezza di ratio rispetto ai precedenti, che tali principi si applicano non solo alle controversie di restituzione dell’IVA versata al concessionario, ma anche a quelle in cui il concessionario agisce in rivalsa per l’omesso versamento dell’IVA sul tributo, come chiarito da Cass. n. 25519/2020 e Cass. n. 39676/2021. In entrambe le ipotesi, la controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dal concessionario e non un rapporto tributario con l’Amministrazione.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con compensazione delle spese per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza