Revocazione ordinanza Cassazione: errore su atti interni al giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 12375 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’errore revocatorio presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa, e deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla pronuncia di legittimità. Non integra vizio revocatorio l’errore che sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o si sarebbero dovuti esaminare.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione, per l’anno d’imposta 2008, recante pretese per IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, su appello dell’Ufficio, accoglieva l’impugnazione. Il contribuente ricorreva allora per cassazione.

Con l’ordinanza revocanda la Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società estinta per cancellazione dal registro imprese, dichiarava la nullità dell’intero giudizio e cassava la pronuncia con rinvio al giudice di primo grado. Avverso tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso per revocazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’erronea supposizione della propria qualità di socio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile la memoria depositata dal ricorrente, in quanto versata in atti il 4 aprile 2025, oltre il termine di dieci giorni prescritto per l’adunanza camerale dell’11 aprile 2025.

Nel merito, l’unica censura rescindente si incentra sulla sussistenza dell’errore revocatorio, consistente nell’avere la Corte supposto erroneamente la qualità di socio della società in capo al contribuente al momento della cancellazione dal registro delle imprese. Il motivo è dichiarato inammissibile.

La Corte ribadisce che la revocazione delle pronunce di legittimità è ammessa solo per errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, e che l’errore presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. n. 730/23). Gli atti interni sono quelli che la Corte esamina direttamente, con autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio: non ha quindi natura di vizio revocatorio l’errore che sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o si sarebbero dovuti esaminare (Cass., sez. un., n. 165/23). L’errore deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza o ordinanza di legittimità (Cass. n. 35672/23; Cass. n. 21482/24).

Nel caso in esame la circostanza oggetto dell’asserito errore emerge dalla sentenza di secondo grado, ove la CTR attribuisce al contribuente non solo la qualifica di autore della violazione, desumibile dall’atto di accertamento e dal ricorso in primo grado, ma anche quella di successore della società estinta ex art. 2495 cod. civ.. Nella narrativa della sentenza d’appello si legge che il contribuente ha proposto opposizione all’avviso di accertamento quale socio e amministratore della società posta in liquidazione e poi cancellata dal registro imprese.

L’insussistenza della qualità sociale non emerge dunque dagli atti del giudizio di legittimità, poiché il contribuente è indicato quale socio nella sentenza di merito. Ciò dimostra che l’errore è insorto nel giudizio di merito, definito con la pronuncia della CTR, e non è imputabile alla pronuncia di legittimità. Del resto, l’indice degli atti contenuto nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità non enumera la visura camerale sulla quale la censura si fonda. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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